Tenuità del fatto con motivazione implicita e attenuanti generiche non contraddittorie (Cass. pen. Sez. II n. 34291 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della diminuente della particolare tenuità del fatto, come delineata dall’intervento additivo della Corte costituzionale n. 86/2024, può essere motivato in modo implicito, purché il giudice di merito abbia valutato in termini sostanziali gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato ai sensi dell’art. 133 cod. pen. Non sussiste alcuna contraddizione tra l’esclusione della causa di non punibilità e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché i parametri dell’art. 131-bis cod. pen. hanno natura oggettiva, mentre quelli delle attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo. Il giudizio negativo così formato è incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha ridotto la pena inflitta per il reato di rapina impropria aggravata dall’utilizzo di arma impropria.
Con un unico motivo la difesa lamenta l’omesso esame dei motivi aggiunti dell’atto di appello e, in particolare, l’omessa applicazione della diminuente della speciale tenuità del fatto introdotta dalla Corte costituzionale n. 86/2024. Il Tribunale aveva concesso le attenuanti generiche valorizzando modalità del fatto scevre da particolare gravità. Con nota di conclusioni la difesa replica alla requisitoria della Procura generale, che riteneva sufficiente il giudizio negativo espresso sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., sottolineando la differenza tra attenuante comune e diminuente del fatto di lieve entità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Il Collegio osserva che la Corte leccese, pur non avendo espressamente scrutinato il tema introdotto dai motivi aggiunti, lo affronta implicitamente e in termini sostanziali, confrontandosi con i temi sottesi alla pronuncia della Corte costituzionale n. 86/2024.
Nella parte dedicata al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., la sentenza esamina specificamente la tenuità del fatto, la gravità della vicenda e l’adeguatezza della pena, pervenendo a una espressa esclusione della lieve offensività del fatto. Assume rilievo la condotta violenta, aggressiva e minacciosa, realizzata con una bottiglia di vetro rotta, oltre al pregiudizio arrecato alla libertà e all’integrità fisica e morale del soggetto aggredito.
La Corte riconosce che il giudizio sull’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità è differente da quello sulla diminuente conseguente all’intervento additivo della Consulta. Tuttavia, nel caso concreto il giudizio di valore a contenuto negativo è coerente anche con gli elementi normativamente ostativi al riconoscimento della diminuente, ovvero l’art. 131-bis in relazione all’art. 133, primo comma, cod. pen., e risulta perciò incensurabile in sede di legittimità.
Il Collegio ribadisce l’orientamento di legittimità secondo cui la motivazione può emergere anche implicitamente dall’argomentazione con cui il giudice d’appello ha considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio (Sez. 5 n. 15658 del 2018; Sez. 4 n. 27595 del 2022).
Quanto al rapporto con le attenuanti generiche, non vi è contraddizione: i parametri dell’art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, mentre quelli per la concessione delle attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5 n. 17246 del 2020; Sez. 5 n. 45533 del 2016). Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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