Detenzione di stupefacente e finalità di spaccio: valutazione globale delle circostanze (Cass. pen. Sez. II n. 34290 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione di sostanza stupefacente, la finalità di spaccio costituisce un fatto storico distinto dalla mera detenzione e va accertata con una valutazione globale delle circostanze di fatto, oggettive e soggettive, non essendo sufficienti, di per sé, le sole modalità della detenzione o i tratti della personalità dell’imputato. Il giudice di rinvio, vincolato al dictum della sentenza rescindente, deve confrontarsi specificamente con gli elementi indicati da questa Corte e dar conto del percorso inferenziale che conduce alla prova della destinazione della sostanza alla cessione a terzi. È inammissibile, per genericità, il ricorso che, senza enucleare concreti travisamenti o illogicità, si limiti a riproporre una diversa lettura delle emergenze processuali.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente. La Corte di appello, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione delle regole di valutazione della prova e l’illogicità della motivazione nella parte in cui era stata ritenuta dimostrata la finalità di spaccio.
In particolare, la difesa ha sostenuto che erano state valorizzate circostanze descrittive delle sole modalità della detenzione o della personalità dell’imputato, senza spiegare il percorso inferenziale idoneo a provare il fatto storico ulteriore e distinto della destinazione della sostanza alla cessione a terzi. Ciò anche in relazione a una precedente sentenza di appello che aveva escluso la finalità di cessione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso generico e non superabile la soglia di ammissibilità. Il tema della destinazione allo spaccio è stato diffusamente trattato dalla sentenza impugnata con argomentazioni agganciate ai fatti emersi e lineari sul piano logico.
La Corte territoriale, in aderenza al dictum della sentenza rescindente, ha proceduto a una valutazione globale delle circostanze di fatto, tanto oggettive quanto soggettive. Tra queste: il peso ponderale della sostanza; i precedenti specifici; l’acquisto dello stupefacente in luogo distante e diverso da quello di residenza, in violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; le modalità di occultamento, con la sostanza nascosta sotto il sedile dell’auto e celata in una duplice busta.
Il giudice di rinvio ha tenuto conto altresì dell’assenza di elementi dimostrativi di un consumo personale. La conclusione in termini di colpevolezza risulta, quindi, adeguatamente motivata e frutto di un giudizio insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso non enuclea alcun concreto travisamento o illogicità, né segnala aspetti trascurati dalla Corte di appello. Esso mira a ottenere una diversa valutazione delle emergenze processuali, riproponendo le conclusioni della precedente sentenza assolutoria di appello, le cui motivazioni sono state ritenute carenti e manifestamente illogiche dalla sentenza rescindente.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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