Crediti tributari iscritti a ruolo ammessi al passivo della confisca (Cass. pen. Sez. V n. 41752 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il credito tributario iscritto a ruolo anteriormente al sequestro, non annullato né sospeso, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 602/1973 ed è equiparabile alla sentenza civile provvisoriamente esecutiva richiesta dalle Sezioni Unite n. 37200 del 2025. Ai fini dell’ammissione al passivo della confisca non occorre la prova della pertinenzialità del credito ai beni aziendali confiscati, poiché l’impresa individuale non ha soggettività distinta dalla persona fisica del titolare e l’art. 52, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 contempla espressamente il concorso dei creditori dell’intestatario fittizio. La produzione dell’estratto di ruolo è sufficiente a provare l’esistenza del titolo formatosi in data certa, attesa la natura pubblicistica del credito che rende superflua ogni indagine sulla buona fede e sull’assenza di strumentalità all’attività illecita. In caso di successiva caducazione del titolo, lo Stato può agire per la ripetizione dell’indebito.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania aveva disposto il sequestro e poi la confisca di prevenzione dei beni del proposto e della ditta individuale facente capo al coniuge, ritenuta fittiziamente intestata e finanziata con i proventi delle attività illecite. L’Agente della riscossione aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura, documentando i crediti vantati nei confronti dell’intestataria fittizia.

L’amministratore giudiziario prima concesse un termine per chiarire la natura dei crediti, poi escluse le domande per la non chiara riferibilità degli stessi alla persona fisica o alla ditta. Il Tribunale rigettò l’opposizione avverso il decreto di formazione dello stato passivo, ravvisando una permanente confusione tra crediti personali e crediti d’impresa e ritenendo non provata la riferibilità dei crediti ai beni confiscati. Di qui il ricorso per cassazione dell’Agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che l’impresa individuale non ha soggettività giuridica distinta dalla persona fisica del titolare, come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e penale di legittimità. Ne deriva che il riferimento alla “inerenza ai beni” dell’attività d’impresa non trova riscontro nel sistema delle misure di prevenzione.

Sul piano normativo, l’art. 52, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 contempla espressamente che i creditori dell’intestatario fittizio concorrano a soddisfarsi sul patrimonio confiscato. A ciò si aggiunge il principio, di derivazione normativa, secondo cui sui beni sequestrati e confiscati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali: il creditore personale dell’interposto ha come unica possibilità di soddisfarsi l’ammissione al passivo della procedura concorsuale ex art. 55 d.lgs. n. 159/2011, come ribadito dalla Corte costituzionale n. 12 del 2024.

La Corte passa poi alla valenza probatoria dell’estratto di ruolo. Richiamate le Sezioni Unite civili in materia fallimentare (n. 33408 del 2021; n. 37006 del 2022) e il precedente penale Sez. I n. 13093 del 2023, estende tali principi al procedimento di prevenzione nei limiti della compatibilità tra i due istituti. Il ruolo è per legge titolo esecutivo ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 602/1973, con la stessa forza del titolo civile provvisoriamente esecutivo richiesto dalle Sezioni Unite n. 37200 del 2025.

Distingue quindi ruolo, cartella di pagamento ed estratto di ruolo, richiamando Cass. civ. Sez. Un. n. 19704 del 2015 e la giurisprudenza civile sulla fedele riproduzione della pretesa creditoria. Poiché l’azione giudiziale spetta solo al debitore, pretendere un accertamento giudiziale come condizione di ammissibilità impedirebbe allo Stato di insinuarsi ogni volta che il prevenuto resti inerte.

Infine, la Corte esclude ogni necessità di indagine sulla buona fede e sulla strumentalità del credito pubblico, ontologicamente estraneo a finalità elusive della confisca. In caso di successiva caducazione del titolo, lo Stato potrà agire per la ripetizione dell’indebito, secondo il meccanismo correttivo già individuato dalle Sezioni Unite. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato con rinvio al Tribunale di Catania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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