Patteggiamento, inammissibile il ricorso per Cassazione sulla responsabilità (Cass. pen. Sez. VII n. 30673 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Nel patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, giacché l’accordo sull’applicazione della pena costituisce forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell’imputato, che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, restando affidato al giudice il potere-dovere di pronunciare il proscioglimento solo quando la prova dell’innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Civitavecchia, chiedendo l’annullamento della pronuncia. Con un unico motivo il difensore deduceva il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione.
La doglianza si incentrava sull’assenza, in atti, di elementi indiziari o probatori idonei a sostenere l’affermazione di responsabilità, ritenendo insufficiente la motivazione posta a fondamento di tale affermazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla modifica del codice di rito operata dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03.08.2017, con cui è stato introdotto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La disposizione circoscrive l’impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in essa tassativamente indicate.
Su questo terreno il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., proprio perché l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. comprime l’impugnabilità entro il perimetro tassativo delle ipotesi ivi previste (Sez. F, ord. n. 28742 del 25.08.2020, Rv. 279761).
La Corte ribadisce inoltre che nel patteggiamento non grava sul giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità. L’accordo sull’applicazione della pena integra infatti una forma implicita di riconoscimento della responsabilità, con cui l’imputato rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando. Il giudice conserva il potere-dovere di pronunciare il proscioglimento solo quando la prova dell’innocenza emerga in modo evidente dagli atti acquisiti (Sez. I, n. 845 del 25.02.1993, Rv. 193633).
Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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