Tenuità del fatto esclusa da abitualità della condotta e precedenti (Cass. pen. Sez. VII n. 5867 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. presuppone che l’offesa sia di lieve entità e che il comportamento non risulti abituale. Il giudice di merito può desumere la non occasionalità della condotta da elementi concreti, come la disponibilità di somme di denaro di verosimile provenienza illecita e la presenza di una clientela abituale. La conversione della pena detentiva può essere negata su valutazione prognostica di inadempimento delle prescrizioni, ancorata alle modalità del fatto e ai precedenti penali. Il ricorso che proponga motivi manifestamente infondati è inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma fissata in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 22 maggio 2024, aveva confermato la condanna pronunciata nei confronti del prevenuto in relazione al reato ascritto, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 20 aprile 2023. Con quella pronuncia la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza della stessa Corte territoriale, limitatamente alla valutazione circa l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.
Avverso la decisione del giudice del rinvio il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e la negata conversione della pena detentiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due censure distinte. Con la prima il ricorrente deduce l’erronea esclusione della causa di non punibilità, con conseguente vizio di motivazione; con la seconda lamenta la mancata concessione della conversione della pena detentiva.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Il giudice di rinvio ha escluso il requisito della tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta: il rinvenimento del prevenuto in possesso di somme di denaro di verosimile provenienza illecita, non trascurabili al netto del modesto quantitativo di stupefacente detenuto, e la natura non episodica della condotta, desunta dalla presenza di almeno un cliente abituale.
La valutazione è ritenuta esente da vizi logici o giuridici. Il requisito della non abitualità del comportamento opera come autonomo presupposto ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e il giudice di merito ne ha dato conto con motivazione congrua, ancorata a elementi concreti e non a mere congetture.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto di presumere che il condannato non avrebbe adempiuto le prescrizioni connesse alla conversione della pena detentiva, traendo il convincimento dalle modalità di svolgimento del fatto, da cui emerge una certa abitualità della condotta, e dalla sussistenza di precedenti penali in capo al ricorrente. La prognosi negativa risulta così argomentata su basi oggettive.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Esclusa la ricorrenza dei presupposti per ritenere che la parte abbia proposto l’impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte applica l’art. 616 cod. proc. pen. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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