Inammissibile il ricorso sulla non particolare tenuità del reato (Cass. pen. Sez. VII n. 5869 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice di merito può escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. valorizzando la non occasionalità della condotta e la sussistenza di plurimi precedenti penali a carico dell’imputato. La valutazione sulla misura della pena irrogata, ancorata a tali indici, integra motivazione congrua e non sindacabile in cassazione. Ne consegue che il ricorso che censuri tale valutazione è inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Con sentenza depositata il 24 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Napoli nord del 10 febbraio 2023, rideterminando in misura inferiore la pena inflitta all’imputato, riconosciuto colpevole del reato ascritto.
Avverso tale pronuncia il prevenuto proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., oltre all’inosservanza della legge in materia di dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal primo motivo, giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale, osserva il Collegio, ha correttamente escluso l’operatività della causa di non punibilità invocata, valorizzando la non occasionalità della condotta delittuosa.
Tale argomentazione risponde ai parametri dell’art. 131-bis cod. pen., che richiede la congiunta ricorrenza della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. La Corte di appello ha quindi motivato in modo adeguato sul punto, rendendo la censura priva di fondamento.
Quanto alla dosimetria della pena, i giudici di merito hanno dato rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto. La motivazione sul trattamento sanzionatorio risulta pertanto congrua e non sindacabile nel giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità il Collegio ha fatto conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato la sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale ed escluso la ricorrenza di elementi idonei a configurare l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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