Liberazione anticipata, illecito disciplinare e giudizio complessivo di rieducazione (Cass. pen. Sez. I n. 28354 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente, sia sotto il profilo della loro attitudine a denotare una condotta restia al processo rieducativo, sia per essere comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo risultante dal comportamento tenuto dall’interessato nel periodo semestrale. Non è congruo il procedimento inferenziale che desume dall’illecito disciplinare la mancata partecipazione del condannato alla complessiva opera rieducativa. L’ordinanza che si limiti a fotografare staticamente la condotta come non regolare, senza confrontarla con il grado e lo spessore della pregressa partecipazione al trattamento, omette uno dei termini essenziali della valutazione ed è viziata per difetto di motivazione.
Il Fatto
Il condannato presentava istanza di liberazione anticipata per tre semestri di pena compresi tra il 29.1.2023 e il 29.7.2024. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza; il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, l’accoglieva per il primo e il terzo semestre e la respingeva per il secondo, compreso tra il 29.7.2023 e il 29.1.2024.
A fondamento del rigetto il Tribunale poneva un rapporto disciplinare del 9.8.2023, relativo a uno scambio di generi alimentari tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, avvenuto mediante lancio degli oggetti nel corridoio davanti alle celle. Il difensore ricorreva per cassazione articolando tre motivi, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, la mancata valutazione del nesso tra infrazione e parametro rieducativo e l’erronea applicazione dei principi della Corte costituzionale n. 97 del 2020 in tema di scambi intragruppo.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ritiene il ricorso fondato e muove dalla constatazione che l’ordinanza impugnata è priva di motivazione sulla rilevanza del comportamento oggetto di procedimento disciplinare rispetto al percorso rieducativo in atto nel semestre considerato. Non è individuabile, cioè, la ragione per cui la condotta è stata ritenuta negativamente influente sul trattamento.
La Corte rileva una contraddizione interna al provvedimento: accogliendo il reclamo per gli altri due semestri, i giudici di sorveglianza danno atto che il condannato aveva mantenuto una condotta regolare e aderente alle regole penitenziarie. Per il semestre in contestazione, invece, l’ordinanza non reca alcuna informazione circa i risultati dell’opera di rieducazione, sicché manca in origine uno dei termini della valutazione.
Il principio applicato è quello secondo cui la valutazione dell’illecito disciplinare non può esaurirsi nella sua oggettiva connotazione. Occorre verificare anche il precedente grado di partecipazione del condannato al trattamento e l’impegno fino a quel momento profuso. Il Tribunale si è limitato a definire la condotta non regolare, fotografando staticamente il fatto senza metterlo in relazione con la complessiva opera rieducativa in corso.
Tale verifica era vieppiù necessaria perché, pur essendo legittima l’irrogazione della sanzione disciplinare, lo stesso Tribunale riconosce che la condotta che vi ha dato adito non è più vietata, potendo essere consentita a condizione che avvenga secondo le modalità previste dall’amministrazione penitenziaria. Il procedimento inferenziale seguito dai giudici si fonda sull’apodittica affermazione che la dimostrazione della condotta negativa derivi dalla sola constatazione dell’illecito, anziché dal confronto tra entità e modalità di esso e la pregressa partecipazione al trattamento.
La Corte richiama i propri precedenti — Sez. I n. 24506 del 28/3/2025, Sez. I n. 30717 del 27/5/2019 e Sez. I n. 17427 dell’1/2/2011 — e conclude per l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino, perché verifichi, con autonoma valutazione, se l’illecito disciplinare sia suscettibile di denotare la complessiva mancata partecipazione all’opera di rieducazione nel semestre compreso tra il 29.7.2023 e il 29.1.2024.
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