Esigenze cautelari diverse da quelle prospettate non violano la domanda cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 23008 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non viola il principio della domanda cautelare il giudice per le indagini preliminari che, competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione sui presupposti del titolo, valorizzi un’esigenza cautelare diversa o ulteriore rispetto a quella indicata dal pubblico ministero, anche quando tale valutazione precluda l’espletamento dell’interrogatorio anticipato dell’indagato di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. La nullità dell’ordinanza genetica ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. non è quindi configurabile per il solo fatto che il giudice abbia ritenuto sussistente un’esigenza non prospettata. Il pericolo di inquinamento probatorio va valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato o la conclusione delle indagini. Il tempo trascorso dalle condotte non incide sul pericolo di inquinamento, mentre l’attualità delle esigenze di reiterazione può desumersi dalla tendenza a riprodurre il medesimo schema operativo tramite società intestate a stretti congiunti.
Il Fatto
Il tribunale del riesame conferma, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ha applicato gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con soggetti diversi dai conviventi, a un indagato per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, distrattiva e documentale, quale amministratore di una società dichiarata fallita.
Il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza applicativa per essere stata emessa senza l’interrogatorio preventivo, poiché il pubblico ministero aveva prospettato solo l’esigenza di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., mentre il giudice ha ritenuto sussistenti anche quelle di cui alla lettera a). Con un secondo motivo censura il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari, per essere le condotte cessate e per non essere provata alcuna ingerenza nella gestione della società intestata a un congiunto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata. Rileva che il pubblico ministero aveva prospettato esclusivamente l’esigenza di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., mentre il giudice ha ritenuto sussistenti anche quelle di cui alla lettera a) della medesima disposizione.
Il principio affermato è che il giudice per le indagini preliminari, titolare dei più ampi poteri di valutazione sui presupposti per l’adozione del titolo, può valorizzare un’esigenza cautelare diversa o ulteriore rispetto a quella indicata dal pubblico ministero, senza con ciò violare il principio della domanda cautelare. A sostegno richiama Sez. II n. 11921 del 23.01.2025, che ha giudicato immune da vizi la decisione del giudice che aveva ritenuto il pericolo di inquinamento probatorio non prospettato dal pubblico ministero, non procedendo per tale ragione all’interrogatorio preventivo.
Quanto alla motivazione dell’ordinanza genetica, il giudice ha ritenuto intrecciate le due esigenze, desumendo dal ruolo di dominus assunto dall’indagato rispetto a tre società il possibile utilizzo di una di esse per trasferire l’azienda e reiterare lo schema già attuato. Il tribunale del riesame ha colmato la lacuna motivazionale osservando che l’indagato si è attivato per occultare le condotte, tanto che le scritture contabili della fallita non sono state rinvenute e solo grazie alle sommarie informazioni di alcuni dipendenti è stato possibile accertare la sua veste di amministratore di fatto.
La Corte condivide l’assunto secondo cui la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio va effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato o la conclusione delle indagini, poiché l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini. Richiama Sez. Un. n. 19 del 25.10.1994 e Sez. II n. 3135 del 2023.
Ne consegue che non rileva, sul punto, il tempo trascorso dalle condotte, mentre l’attualità delle esigenze di reiterazione è desunta dalla tendenza dell’indagato a sfruttare altre società intestate a stretti congiunti. La Corte rigetta entrambi i motivi, confermando l’adeguatezza della misura, e condanna il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.