Inammissibile il ricorso su tenuità del fatto e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 13221 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., presuppone la sussistenza congiunta, e non alternativa, di due requisiti: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice è chiamato a verificare i due indici-requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Solo ove entrambi sussistano il fatto può essere considerato di particolare tenuità e la punibilità esclusa. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, integra un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che riproponga tali censure come violazione di legge o vizio di motivazione.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da una condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 maggio 2024, ha confermato integralmente la pronuncia. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, articolando due motivi.

Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Sul primo motivo osserva che la norma invocata richiede, quali condizioni applicative, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, da intendersi congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione.

Il giudice deve dunque accertare se, sulla base dei due indici-requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e con questo coesista quello della non abitualità. Solo in tal caso il fatto può dirsi di particolare tenuità e la punibilità esclusa. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 47039 del 08.10.2015, Derossi.

Nel caso concreto, tutti gli indici richiamati nella sentenza impugnata risultano correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la sussumibilità del fatto nell’ipotesi dell’art. 131-bis cod. pen. La censura si risolve pertanto in un tentativo di rivalutazione del merito, non consentito in cassazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la motivazione della Corte di appello rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni del diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. Tale motivazione è priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, e come tale insindacabile in sede di legittimità, secondo il richiamo a Sez. VI n. 42688 del 24.09.2008, Caridi.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in linea con Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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