Confisca diretta del denaro e prova del nesso causale (Cass. pen. Sez. 4 n. 16679 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca diretta di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi più qualificare l’ablazione in base alla natura fungibile del denaro. Il criterio discretivo rispetto alla confisca per equivalente è quindi di tipo eziologico, ancorato alla dimostrazione del collegamento tra la specifica ricchezza ablata e l’illecito. Nei reati tributari, il profitto confiscabile è costituito dal risparmio d’imposta, ma la sua quantificazione non esonera il giudice dall’accertare se e in quale misura il vantaggio patrimoniale si sia tradotto in una specifica disponibilità liquida, concretamente individuata e appresa. Il giudice del rinvio, dopo la revoca della confisca per equivalente, non è limitato a un mero ricalcolo aritmetico, ma deve riesaminare la sussistenza dei presupposti della confisca diretta.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento parziale disposto dalla Cassazione, ha confermato la confisca diretta del profitto a carico di tre imputati, già condannati in primo grado per reati tributari commessi in continuazione dal 2006 al 2010.
La Cassazione, con sentenza rescindente, aveva dichiarato l’estinzione dei reati per prescrizione e revocato la confisca per equivalente, rinviando alla Corte territoriale limitatamente alla verifica della confisca diretta. In sede di rinvio, i giudici hanno quantificato il profitto nel risparmio d’imposta derivante dall’I.V.A. evasa, determinandone l’importo come somma aritmetica dell’imposta non versata. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi in materia di confisca diretta del denaro.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale in materia di confisca del denaro. Dopo aver richiamato il precedente orientamento — fondato sulla fungibilità del denaro, che qualificava come diretta l’ablazione di qualsiasi somma rinvenuta nella disponibilità del reo — la Corte ha evidenziato il mutamento di paradigma introdotto dalle Sezioni Unite del 2024, secondo cui la natura diretta della confisca presuppone sempre la prova del nesso di derivazione causale tra il bene e il reato.
Applicando tale principio, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si è limitata a individuare genericamente il profitto nel risparmio fiscale, quantificato nella somma aritmetica dell’I.V.A. evasa, senza offrire alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che le somme confiscate fossero causalmente riconducibili all’illecito. Trattandosi di risparmio d’imposta, ossia di un esborso non eseguito, l’accertamento del collegamento eziologico risulta essenziale ed è precluso in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre censurato l’autolimitazione del giudice del rinvio, che aveva circoscritto la propria cognizione a un mero ricalcolo aritmetico. La decisione sulla confisca diretta, segnatamente dopo la revoca di quella per equivalente, implica un apprezzamento delle risultanze processuali e l’esercizio di poteri valutativi di merito che non possono essere elusi. Il terzo motivo, relativo alla ripartizione pro quota del profitto tra i concorrenti, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento dei primi due.
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Nota della Redazione
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