Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 13225 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione, proponga in realtà una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. L’apprezzamento delle risultanze processuali e la qualificazione del fatto sono riservati in via esclusiva al giudice di merito, né il vizio di legittimità può essere integrato dalla mera prospettazione di una valutazione alternativa delle prove. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. resta immutata la natura del sindacato di legittimità, restando preclusa la pura rilettura del compendio probatorio. Parimenti inammissibili sono le censure sul diniego della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che postula la coesistenza della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, quando la motivazione del merito sia priva di vizi logici.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 aprile 2024, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 21 giugno 2022, aveva ridotto la pena inflitta all’imputata in relazione al reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992.
Avverso tale sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: erronea configurazione della responsabilità penale; omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Sul primo motivo osserva che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito. Richiama in proposito Sez. U n. 6402 del 30/04/1997 e Sez. 5 n. 17905 del 23/03/2006, rilevando che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, resta preclusa la pura e semplice rilettura dei fatti.
Ne consegue che non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, secondo Sez. 6 n. 22445 del 08/05/2009. Nel caso concreto l’imputata invoca una considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che la norma richiamata prevede quali condizioni applicative, congiunte e non alternative, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, da valutare secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., secondo Sez. 3 n. 47039 del 08/10/2015. Il giudice di merito ha correttamente evidenziato tutti gli indici che escludono la sussumibilità del fatto nell’ipotesi dell’art. 131-bis cod. pen.
Sul terzo motivo la motivazione della Corte di appello giustifica, in punto di diritto, il diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., con argomentazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, e come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6 n. 42688 del 24/09/2008). All’inammissibilità segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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