Terapia ABA minore autistico: piano terapeutico Asl e obbligo di erogazione (TAR Lazio n. 2066 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico costituiscono livelli essenziali di assistenza e devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale. Tuttavia non esiste in capo all’assistito un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di uno specifico metodo terapeutico, quale la terapia ABA, prima che il piano terapeutico individualizzato, redatto dalla struttura pubblica competente, abbia individuato il trattamento più confacente alle esigenze cliniche del minore. Compete all’Asl definire il percorso più rispondente alle necessità del paziente, con valutazione caso-specifica calibrata sulla situazione clinica e sulla fascia di età. Il piano così determinato va erogato in via diretta e, solo in assenza di competenze interne, in via indiretta presso strutture accreditate, non presso centri liberamente scelti dai genitori.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico hanno agito nei confronti dell’Asl competente e della Regione per ottenere l’erogazione di un trattamento riabilitativo con metodo ABA di venticinque ore settimanali, oltre due ore di logopedia, per quarantotto mesi. Chiedevano l’erogazione in forma diretta o, in alternativa, il rimborso delle spese sostenute presso strutture private, oltre al risarcimento del danno per il mancato rimborso delle sedute logopediche.
Nel corso del giudizio l’azienda sanitaria ha predisposto un progetto terapeutico che prevedeva un intervento cognitivo-comportamentale di sole dieci ore settimanali, senza specificarne la tipologia. I ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti la relazione clinica contenente tale prescrizione, ritenendola inadeguata rispetto alle indicazioni cliniche ricevute dal minore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992, che subordina l’erogazione delle prestazioni all’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute, e la legge n. 134 del 2015, che impone l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per i disturbi dello spettro autistico mediante l’impiego di metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
Il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 ha ribadito che il Servizio sanitario garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato. Da ciò la giurisprudenza, richiamata nel provvedimento, ha desunto che la terapia ABA rientri tra i LEA. A livello regionale operano la deliberazione di Giunta n. 75 del 2018 e la legge regionale n. 7 del 2018, che individuano nei programmi comportamentali strutturati i trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.
Su questa base il Collegio afferma il principio centrale: se le prestazioni rientrano nei LEA, non sussiste però un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di un determinato metodo terapeutico prima che il piano terapeutico individualizzato abbia individuato la terapia più confacente. Le evidenze scientifiche raccomandano una valutazione caso-specifica, che calibri il programma sulla situazione clinica del paziente e sulla fascia di età.
Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, il Collegio ne condivide le conclusioni: il piano aziendale non costituiva la terapia più adatta e interrompeva il percorso intensivo seguito dal minore, che aveva prodotto buoni risultati nel comportamento adattivo. Il progetto va quindi riarticolato su ventiquattro mesi, con riduzione graduale dell’intensità in ragione della crescita, e rivalutazione neuropsichiatrica presso la struttura pubblica competente.
Quanto alle modalità, il piano deve essere erogato direttamente dall’Asl e, solo in assenza di competenze interne, in via indiretta presso strutture accreditate, non presso centri scelti dai genitori, a tutela della verifica dei requisiti di accreditamento. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’inerzia, mentre trova accoglimento la domanda risarcitoria nei limiti in cui la logopedia non sia stata erogata. I motivi aggiunti sono accolti con annullamento parziale dell’atto impugnato.
Nota della Redazione
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