Terapia ABA al minore: il piano individualizzato conferma le ore riconosciute legittime (TAR Campania n. 2490 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamenti riabilitativi per soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, il Progetto Riabilitativo Individualizzato che riproduce la determinazione del numero di ore di terapia ABA già riconosciuta legittima con sentenza non appellata costituisce la fisiologica prosecuzione del piano assistenziale precedente. In mancanza di elementi nuovi atti a giustificare una diversa scelta terapeutica, i contenuti del piano precedente, di cui era prevista la revisione semestrale, non sono contestabili. La determinazione dell’intensità del trattamento abilitativo rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria e non è sindacabile dal giudice amministrativo quando il ricorrente non dimostri l’arbitrarietà o l’irragionevolezza della scelta, tanto più necessaria in quanto la scelta contestata risulta coerente con il principio di gradualità del trattamento, la cui intensità va rapportata, anche in chiave riduttiva, al progredire in senso migliorativo delle condizioni cliniche del paziente.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di Livello 3, esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato dinanzi al TAR Campania il Progetto Riabilitativo Individualizzato predisposto dall’ASL di Benevento, ritenendolo insufficiente e non conforme ai parametri legali. Il piano prevede 20 ore settimanali di terapia ABA, oltre due ore di supervisione mensile, per la durata di sei mesi.
I ricorrenti hanno altresì gravato la delibera aziendale, nella parte in cui limita il monte ore di terapia domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età, e il PDTA regionale. Hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere, a carico del SSN, il trattamento ABA per non meno di 25 ore settimanali, oltre tre ore mensili di supervisione, per i prossimi quattro anni, e la condanna dell’amministrazione all’erogazione diretta o al rimborso delle fatture.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi sollevata dalla difesa aziendale. Elemento dirimente è la circostanza che, con una precedente sentenza non appellata, il TAR Campania aveva respinto il ricorso avverso il piano individualizzato redatto dall’ASL e recante una determinazione delle ore settimanali di terapia ABA corrispondente a quella del provvedimento oggi impugnato.
Il trattamento previsto nel PTRI impugnato rappresenta quindi la prosecuzione fisiologica di quello già riconosciuto legittimo in sede giurisdizionale. In assenza di elementi nuovi idonei a giustificare una diversa scelta terapeutica, i contenuti del piano precedente — di cui era prevista la revisione semestrale — non risultano contestabili.
Quanto alla delibera aziendale recante il regolamento per la presa in carico degli assistiti, il giudice ha escluso qualsiasi relazione invalidante con il piano impugnato: i limiti orari ivi fissati non sono stati applicati al caso concreto, con la conseguenza che la relativa disposizione non è lesiva dell’interesse del ricorrente.
Il Collegio ha inoltre richiamato le Linee Guida 21 dell’Istituto Superiore di Sanità, che precisano come non siano disponibili dati sul numero ottimale di ore settimanali e come all’aumentare dell’intensità oltre le 25 ore non corrisponda un proporzionale miglioramento degli outcome. Le Linee Guida non consentono dunque di stabilire alcuna correlazione univoca tra intensità del trattamento e risultati ottenibili.
Infine, i ricorrenti non hanno dimostrato l’arbitrarietà e irragionevolezza delle determinazioni adottate nell’esercizio della discrezionalità tecnica, con riguardo all’eventuale incoerenza tra l’intensità del trattamento e le condizioni cliniche del minore. Tale dimostrazione era tanto più necessaria in quanto la scelta contestata risulta coerente con il principio di gradualità del trattamento abilitativo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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