La destinazione a verde di quartiere non è vincolo espropriativo e non obbliga alla ritipizzazione (TAR Puglia n. 518 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione urbanistica di zona a “verde pubblico – verde di quartiere”, quando non riserva l’intervento alla sola mano pubblica ma consente la realizzazione anche da parte del privato nel rispetto della destinazione stessa, non riveste natura espropriativa né costituisce vincolo preordinato all’espropriazione. Ne consegue che tale destinazione non è soggetta a decadenza e non può sorgere alcun obbligo del Comune di procedere alla ritipizzazione dell’area. La zonizzazione, a differenza della localizzazione, costituisce espressione del potere di conformazione della proprietà privata e della potestà pianificatoria dell’amministrazione, rimessa a valutazioni tecnico-discrezionali non sindacabili in assenza di profili di illegittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un suolo di circa mq. 1.484 sito nel Comune di Bari, frazione Santo Spirito, alla via Napoli, classificato come “verde pubblico – verde di quartiere” ai sensi dell’art. 31 delle NTA del vigente PRG, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva respinto la richiesta di ritipizzazione dell’area. Il diniego opposto era motivato dal superamento della destinazione originaria ad opera della variante al PRG approvata con DGR n. 2415/2008, successivamente recepita nella variante di adeguamento al PUTT/P di cui alla DGR n. 2252/2014. Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 2 della legge n. 1187/1968 e dell’art. 31 delle NTA, nonché l’eccesso di potere per erronea presupposizione, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria sulla natura del vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. Il Collegio ha chiarito che la disciplina dell’art. 31 delle NTA, come rimodulata dalla variante del 2008, non indica alcuna trasformazione della natura giuridica del suolo da privato a pubblico, ma si limita a prevedere che gli interventi siano riservati al pubblico, pur potendo essere realizzati anche dal privato nel rispetto della destinazione urbanistica.
La sentenza opera una netta distinzione tra localizzazione e zonizzazione. Le localizzazioni costituiscono vincoli preordinati all’espropriazione, configurandosi quando l’espropriazione è funzionale alla realizzazione di un’opera pubblica che preclude ogni utilizzabilità privata delle aree. La zonizzazione, invece, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 1150 del 1942, consiste nella divisione in zone del territorio comunale con determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.
La disciplina dell’art. 31 NTA rientra, secondo il Collegio, nelle previsioni proprie della zonizzazione, ossia in quel complesso di prescrizioni e limitazioni espressione del potere di conformazione della proprietà privata e della potestà di pianificazione del territorio. Con la variante del 2008 è stata eliminata la riserva di esclusivo intervento per mano pubblica, consentendo l’intervento del privato: ciò ha eliminato qualsivoglia vincolo localizzativo di natura espropriativa dalla norma tecnica.
Da tale ricostruzione discende che la destinazione a verde di quartiere non decade e non sorge alcun obbligo del Comune di ritipizzare l’area. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha dimostrato in quale direzione la nuova tipizzazione dovrebbe evolvere. La destinazione contestata è coerente con la vocazione dei luoghi e rientra nella potestà pianificatoria tecnico-discrezionale del Comune, non ravvisandosi alcun profilo di illegittimità. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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