Obbligo del Prefetto di provvedere sull’istanza di aggiornamento della white list (TAR Campania n. 1222 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste in capo all’Amministrazione il dovere giuridico, e non la mera facoltà, di concludere con provvedimento espresso il procedimento di aggiornamento dell’informazione antimafia, ogniqualvolta l’interessato presenti una richiesta circostanziata fondata su elementi sopravvenuti potenzialmente idonei a modificare il quadro indiziario originario. Tale obbligo, specifica declinazione del generale dovere di provvedere di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, trova disciplina nell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, che impone al Prefetto di aggiornare l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti. La comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 non costituisce provvedimento e non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio avverso il silenzio, restando così integro l’obbligo di provvedere.
Il Fatto
Una società ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di aggiornamento della procedura antimafia, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato. La vicenda trae origine da un provvedimento di diniego dell’iscrizione dell’impresa nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, la c.d. white list, fondato su elementi indiziari di rischio di permeabilità criminale, tra cui pregresse frequentazioni e vincoli parentali con soggetti contigui a un clan.
Con successiva istanza la società ha rappresentato la sopravvenienza di fatti nuovi: la cessazione di una convivenza, la dismissione integrale delle partecipazioni societarie da parte di una socia, il carattere risalente di una frequentazione e l’intervenuto divorzio di un congiunto. L’Amministrazione non ha dato tempestivo riscontro; si è costituita in giudizio sostenendo di aver svolto una approfondita istruttoria, culminata, nella pendenza del giudizio, in una comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo che la censura incentrata sulla violazione dell’obbligo di provvedere cogliesse nel segno. Il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso, ogniqualvolta questo consegua obbligatoriamente a un’istanza di parte, discende dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e riceve specifica declinazione, nella materia antimafia, nell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, che impone al Prefetto di aggiornare l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
Su tale base il Tribunale ha escluso che l’obbligo di provvedere potesse ritenersi assolto dalla mera comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Ha quindi respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere, osservando che l’obbligo di aggiornamento non costituisce una mera facoltà dell’Amministrazione, ma un vero e proprio dovere giuridico attivato da una richiesta circostanziata, fondata non sul mero decorso del tempo, ma su elementi sopravvenuti potenzialmente idonei a modificare il quadro indiziario originario, in coerenza con il precedente richiamato (Cons. Stato n. 4620/2018).
Nel caso concreto l’inerzia serbata sull’istanza è stata giudicata illegittima, poiché la richiesta di riesame non si limitava a sollecitare genericamente una rivalutazione, ma introduceva res novae fattuali non implausibili e non irrilevanti, tali da imporre l’apertura di una nuova istruttoria e l’adozione di un provvedimento espresso. Il silenzio è rimasto ingiustificato anche in ragione della parvenza di consistenza degli elementi sopravvenuti allegati, meritevoli di un sereno e puntuale riesame in ordine all’attuale persistenza del rischio di infiltrazione, trattandosi di fatti nuovi potenzialmente idonei a rendere inattuale la diagnosi di permeabilità criminale posta a base del diniego di iscrizione nella white list.
Il ricorso avverso il silenzio è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere concludendo il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della sentenza, soppesando la portata delle sopravvenienze fattuali e organizzative evidenziate. Il Collegio si è riservato la possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ingiustificato protrarsi dell’inerzia, su istanza della parte interessata. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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