Terapia ABA al minore: obbligo di progetto individuale e rimborso delle spese (TAR Lazio n. 828 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del metodo ABA quale prestazione sanitaria a elevata integrazione sanitaria, per la quale sussistono evidenze scientifiche di significativo beneficio in termini di salute, ne comporta l’inclusione nei LEA ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.Lgs. n. 502/1992, ma non attribuisce al privato un diritto soggettivo perfetto all’erogazione nella misura indicata dalla certificazione del centro specialistico. La scelta del trattamento, la sua durata e la sua frequenza spettano alla discrezionalità tecnica dell’ASL, alla quale compete la redazione di un progetto riabilitativo individuale che definisca in modo puntuale le prestazioni erogabili a carico del SSR. Sussiste però il diritto del paziente a essere preso in carico e curato mediante un percorso individuale predeterminato; l’inerzia dell’azienda sanitaria nella predisposizione del progetto legittima la condanna all’erogazione diretta o al rimborso delle spese documentate già sostenute per le terapie, nei limiti delle ore riconosciute.

Il Fatto

I genitori di un minore hanno adito il TAR Lazio chiedendo l’accertamento del diritto del figlio a ricevere dalla ASL Roma 3, direttamente o indirettamente, il progetto riabilitativo individuale prescritto da strutture specialistiche, comprensivo di logopedia, terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA, ippoterapia e parent training. Hanno inoltre domandato la condanna dell’azienda al risarcimento del danno per l’inerzia serbata, quantificato nelle spese sostenute privatamente.

Dall’8.11.2022 l’ASL aveva rilasciato l’impegnativa per l’avvio del progetto ex art. 26 e, il 15.11.2022, il certificato di diagnosi funzionale. Il minore non è stato però preso in carico da alcun centro convenzionato, pur essendo inserito in lista d’attesa da oltre due anni. Le successive valutazioni specialistiche hanno condotto a diagnosi di disturbo dello spettro autistico e alla prescrizione di un trattamento intensivo. L’ASL, costituitasi, ha depositato una relazione clinica che riconosceva un progetto individuale con contenuti diversi da quelli domandati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente il quadro normativo già ricostruito da precedenti della stessa Sezione. L’art. 1, comma 7, d.Lgs. n. 502/1992 pone a carico del Servizio sanitario le prestazioni con evidenze scientifiche di significativo beneficio in termini di salute, a fronte delle risorse impiegate. La legge n. 134/2015, il DPCM 12 gennaio 2017 e la normativa regionale hanno confermato l’inclusione del trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico nei livelli essenziali di assistenza.

Da tali premesse la Corte trae una conseguenza duplice. Da un lato, la natura di prestazione sanitaria del metodo ABA non si traduce in un diritto soggettivo perfetto alla misura prescritta dal centro specialistico, poiché la scelta finale del trattamento, la durata e la frequenza rientrano nella discrezionalità tecnica dell’ASL. Dall’altro lato, sussiste il diritto del paziente a essere preso in carico e curato attraverso un percorso terapeutico individuato in un progetto che definisca in modo puntuale le prestazioni erogabili.

Nel caso concreto, la relazione clinica depositata dall’azienda non equivale alla predisposizione del progetto individuale, perché manca del tutto l’individuazione del percorso terapeutico da seguire. L’ASL non ha concluso la valutazione complessiva del minore, necessaria a redigere il piano, e la sua inerzia è piena.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso nei limiti della motivazione. Il giudice condanna l’azienda a redigere il progetto individuale, a rimborsare le spese documentate già sostenute per le terapie ABA nei limiti delle ore riconosciute e a provvedere, direttamente o mediante rimborso delle spese future, fino all’adozione del piano terapeutico alternativo. La Corte ribadisce infine che la redazione del progetto resta di competenza esclusiva dell’ASL, che può avvalersi delle diagnosi di centri di terzo livello facendole proprie con determinazione espressa, ma necessita della collaborazione dei genitori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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