Il self cleaning in White List richiede una netta cesura con il passato (TAR Emilia-Romagna n. 385 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel valutare la richiesta di riesame del diniego di iscrizione nella c.d. White List, l’Amministrazione deve verificare non lo scopo soggettivamente perseguito dall’impresa con le misure di self cleaning, ma la loro effettiva idoneità a recidere i collegamenti e le cointeressenze con le associazioni criminali che hanno fondato l’adozione del provvedimento interdittivo. Le operazioni societarie, quali la cessione di quote e la scissione di rami d’azienda, possono assumere valore sintomatico di intento elusivo della normativa antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, ove risultino in concreto inidonee a creare una netta cesura con il passato. La legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata secondo il principio del tempus regit actum, con conseguente ininfluenza di fatti e circostanze sopravvenuti, come la riabilitazione del soggetto controindicato, che potranno essere valutati solo in una nuova fase procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva rigettato l’istanza di riesame del diniego di iscrizione nella White List per l’autotrasporto di merci. Il diniego originario era fondato sui precedenti penali del socio titolare di una partecipazione del 5,56%, condannato per procurata inosservanza di pena ed estorsione tentata aggravata dal metodo mafioso, nonché sui suoi stretti legami familiari con soggetti gravati da precedenti per associazione di tipo mafioso. A sostegno del riesame, la società aveva dedotto di aver liquidato le partecipazioni del socio controindicato e della madre, di aver interrotto il suo rapporto di lavoro e di aver scisso il ramo d’azienda immobiliare in una nuova società. La Prefettura rigettava l’istanza, rilevando la perdurante sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, difettando la sua legittimazione passiva, atteso che l’odierno ricorso contesta esclusivamente il provvedimento prefettizio di rigetto del riesame e non anche la revoca della licenza comunitaria, già impugnata in un precedente giudizio.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata valutazione delle misure di self cleaning. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 19 giugno 2020, n. 3945, ha affermato che ciò che rileva non è lo scopo soggettivamente perseguito dall’impresa, ma l’effettiva capacità delle misure di recidere i collegamenti con la criminalità organizzata. Nel caso concreto, le operazioni societarie avevano disvelato una logica elusiva: il socio controindicato, pur formalmente estromesso, continuava a gravitare nell’orbita economica della società ricorrente, risultando dipendente della nuova società conferitaria del ramo immobiliare, con cui la prima intratteneva rapporti economici sin dalla costituzione. Le modifiche dell’assetto societario, di poco successive al diniego, assumevano quindi valore sintomatico di intento elusivo dei rigori della certificazione antimafia.
Quanto al rilievo attribuito ai rapporti commerciali con società controindicate, il Tribunale ha escluso che l’Amministrazione li abbia valutati atomisticamente, dovendo essi essere letti congiuntamente alle altre risultanze istruttorie che accertavano la portata elusiva del self cleaning. La censura relativa alla mancata attivazione della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 è stata respinta, ritenendo adeguatamente motivata la non occasionalità del rischio di infiltrazione, desunta dalla molteplicità dei fattori illeciti e dalla loro continuità.
Infine, il Collegio ha escluso ogni rilevanza alla riabilitazione del socio controindicato intervenuta nelle more del giudizio, applicando il principio del tempus regit actum e precisando che la relativa valutazione potrà essere compiuta solo in un nuovo procedimento di riesame.
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Nota della Redazione
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