Disoccupazione sospesa e requisito di ammissione al concorso riservato ai disabili (TAR Lazio n. 830 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dello stato di disoccupazione, conseguente all’avvio di un rapporto di lavoro subordinato e destinata a durare fino a centottanta giorni, non determina la perdita dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999. Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a un concorso riservato ai soggetti disabili il requisito di ammissione previsto dalla lett. p) dell’art. 3 del bando permane, poiché la sospensione opera come mera quiescenza temporanea e non come decadenza. Ne consegue l’illegittimità dell’esclusione fondata sul venir meno dello stato di disoccupazione. La regola che impone il possesso del requisito alla scadenza del termine e al momento della stipula del contratto non implica la costanza dello stato per tutta la durata dell’alea selettiva, risultando tale lettura irragionevole rispetto alla finalità occupazionale della procedura.

Il Fatto

La ricorrente, invalida civile all’80% dal 14.5.2019, era iscritta negli elenchi del collocamento mirato dal 17.3.2023. Il 15.1.2024 veniva assunta con contratto subordinato a tempo indeterminato part time al 50%, con retribuzione annua prospettica pari a € 8.921,21. L’amministrazione la escludeva dal concorso riservato ai soggetti disabili, rilevando che alla data dell’8.4.2024 l’interessata non risultava più iscritta agli elenchi, avendo perso lo stato di disoccupazione il 15.1.2024 a seguito di avviamento sopra soglia.

La ricorrente impugnava l’esclusione e gli atti connessi, chiedendo in subordine l’annullamento della clausola del bando ove interpretata come richiedente il possesso continuativo del requisito. Dopo il rigetto della domanda cautelare, riformato dal Consiglio di Stato, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla circolare ANPAL n. 1/2019, che ha disciplinato la conservazione, la sospensione e la perdita dello stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019. La circolare prevede che il lavoratore conservi lo stato di disoccupazione anche quando svolga un’attività il cui reddito annuo resti entro la soglia indicata e che la valutazione del reddito vada compiuta in termini prospettici sull’intero anno lavorativo.

La stessa circolare stabilisce che, in caso di inizio di attività subordinata, lo stato di disoccupazione si sospende fino a un massimo di 180 giorni. Ne deriva che alla data dell’8.4.2024, scadenza del termine di presentazione della domanda, la posizione della ricorrente era ancora integra, non essendo decorso il periodo di sospensione, che veniva a scadere solo il 13.6.2024.

Il Tribunale richiama l’insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui la ratio della regola non è funzionale alla cura dell’interesse pubblico in materia contrattuale, ma a quello di favorire l’occupazione. Tale finalità esige che i partecipanti siano in stato di disoccupazione alla presentazione della domanda e all’eventuale assunzione, ma non impone la costanza dello stato per tutta la durata della procedura selettiva.

Una lettura contraria frustrerebbe senza ragione le legittime occasioni di lavoro maturate medio tempore, ponendosi in contraddizione con gli scopi della procedura riservata. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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