Deduzione costi e principio di competenza nel reddito d’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 7115 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di competenza costituisce criterio inderogabile di imputazione temporale dei componenti negativi di reddito. Ai sensi dell’art. 109, comma 1, TUIR, la deducibilità del costo in un determinato esercizio presuppone che in esso ne sia sorta la certezza giuridica, con la conseguenza che la spesa il cui titolo si sia formato in un esercizio successivo va imputata a quest’ultimo. Il termine per l’approvazione del bilancio di cui all’art. 2364, secondo comma, cod. civ. non consente di anticipare la deduzione, rilevando solo quando in quel periodo emergano elementi di prova dai quali il costo, già giuridicamente esistente, risulti obiettivamente determinabile in relazione all’esercizio precedente.

Il Fatto

La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale, per quanto ancora rileva, la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi ritenuti non di competenza dell’esercizio 2004, nel quale erano stati contabilizzati dalla stabile organizzazione italiana di una banca. Tali costi erano inerenti alla quota con cui la stabile organizzazione aveva coperto parzialmente il rischio finanziario di un’operazione di finanziamento, in virtù di un contratto di garanzia intervenuto solo nel marzo 2005.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo che i requisiti dell’art. 109 TUIR non dovessero sussistere al 31 dicembre 2004, ma entro il termine di approvazione del bilancio 2004. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un solo motivo; l’istituto di credito resta intimato.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 83, comma 1, e 109, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2364, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata, pur richiamando correttamente il principio di derivazione del reddito d’impresa dal bilancio, ne avrebbe fatto falsa applicazione: era incontestato che la certezza giuridica del costo poteva ritenersi sussistente solo dal 21 marzo 2005, data del contratto di garanzia.

La Corte muove dal rilievo che il principio di competenza ha natura inderogabile, richiamando Cass. sez. 5, 27 ottobre 2020, n. 6242 e Cass. sez. 5, 17 luglio 2014, n. 16349. Le conclusioni del Procuratore generale, che evidenziano l’erroneità della statuizione della CTR, sono condivise.

La decisione impugnata è ritenuta intrinsecamente contraddittoria rispetto alle sue stesse premesse e divergente dal dettato normativo. Per effetto dell’art. 109, comma 1, TUIR, cui rinvia l’art. 83, comma 1, TUIR, essendo incontroverso che la spesa non potesse dirsi certa quanto alla sua esistenza, essendosene formato il titolo giuridico solo nel marzo 2005, l’imputazione temporale andava riferita necessariamente all’esercizio 2005.

Il fatto che quella data cadesse nel lasso temporale previsto dall’art. 2364, secondo comma, cod. civ. non legittima la conclusione della CTR: quel termine rileva solo nell’ipotesi, alternativa e non riconducibile al caso in esame, in cui in detto periodo fossero emersi elementi di prova dai quali il costo, già giuridicamente esistente, fosse divenuto obiettivamente determinabile in relazione al periodo precedente.

La Corte accoglie il motivo e il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto — essendo intervenuta cessazione della materia del contendere sulla restante parte, con giudicato interno — decide la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso della banca. Le spese del doppio grado di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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