Inammissibili le censure contro una sola delle autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 10117 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta inammissibilità delle censure mosse a una sola delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre, divenute ormai definitive. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale è denunciabile in cassazione solo se investe un punto decisivo della controversia e la prova non ammessa sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie. L’ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, neppure per difetto di motivazione. La prova storica o critica della data di una scrittura privata non integra i fatti equipollenti indicati nell’art. 2704 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’insinuazione al passivo del fallimento di una società per un credito di importo rilevante, fondato su prestazioni professionali di consulenza e collaborazione svolte in favore della fallita. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda; il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 98 legge fall.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione sul rilievo che il contratto di consulenza prodotto era privo di data certa, dunque non opponibile alla procedura, e che l’attività dedotta non era stata provata, essendo i capitoli di prova testimoniale formulati in modo generico. Avverso il decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dalla curatela con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente i primi quattro motivi, connessi tra loro perché incentrati sull’ammissibilità dei capitoli di prova e sulla omessa ammissione delle istanze istruttorie. Il decreto impugnato poggia su due rationes decidendi autonome: la mancanza di data certa del contratto e il difetto di prova dell’attività svolta.

Quanto alla seconda ragione, le censure sono inammissibili perché mirano a sindacare il merito di un potere discrezionale riservato al giudice di merito. La motivazione con cui sono stati esclusi i capitoli da 4 a 12 non è affatto illogica: il Tribunale ha colto la genericità delle circostanze capitolate, prive di riferimento temporale preciso rispetto a trasferte distribuite su cinque anni e a un oggetto contrattuale variegato.

Per i capitoli 2 e 3, non esaminati dal decreto, la Corte richiama l’orientamento secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova è denunciabile solo se investe un punto decisivo e la prova sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze (Cass. n. 16214/2019; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 56544/2017). Nel caso concreto i capitoli non raggiungono tale soglia, riferendosi genericamente a spese di trasferta non circostanziate.

Quanto al partitario dei pagamenti, la censura è inammissibile perché su di esso il decreto non si è pronunciato: il ricorrente avrebbe dovuto allegare come e dove la questione era stata sottoposta al giudice di merito (Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019). L’inammissibilità delle censure contro la seconda ratio travolge quelle contro la prima, secondo l’orientamento consolidato sulla pluralità di ragioni autonome (Cass. n. 11493 del 11.05.2018).

In ogni caso anche le doglianze sulla prima ratio sono inammissibili: il capitolo n. 1 mirava a determinare la data di sottoscrizione del contratto, ma la prova storica o critica della redazione non rientra tra i fatti equipollenti dell’art. 2704 cod. civ. (Cass. n. 31874/2023). Il quinto motivo, sull’omesso ordine di esibizione, è parimenti inammissibile, trattandosi di strumento residuale il cui rigetto non è sindacabile (Cass. n. 27412/2021). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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