Termine a comparire in appello solo per impugnazioni dal 1 luglio 2024 (Cass. pen. Sez. IV n. 12243 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. Nei giudizi di appello introdotti da impugnazione proposta in epoca anteriore continua pertanto a trovare applicazione il previgente termine di comparizione di venti giorni. In tema di stupefacenti, inoltre, il giudice non è tenuto a disporre perizia o accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo: può attingere tale conoscenza da altre fonti di prova, nel rispetto dell’obbligo di motivazione.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, riqualificato ai sensi del comma 5, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed euro tremila di multa. Il giudice distrettuale ha respinto l’eccezione sulla mancata concessione del termine minimo a comparire introdotto dalla riforma Cartabia, ritenendo la novella inapplicabile a un’impugnazione proposta prima del 30 giugno 2023.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo violazione di legge sul termine di comparizione e difetto di motivazione sulla prova dell’efficacia drogante della sostanza ceduta.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso la richiesta di rinvio della discussione avanzata dalla difesa. L’istanza prospettava un impegno professionale noto all’istante da data di molto anteriore a quella di trasmissione dell’avviso di udienza, senza indicare le ragioni che impedivano di assolvere entrambi gli incarichi anche a mezzo di sostituti processuali, in considerazione dell’imminenza della scadenza prescrizionale (Sez. V n. 49454 del 13.11.2019).

Nel merito del primo motivo, di ordine processuale, la Corte ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 42124 del 27.06.2024, che ha sciolto i dubbi interpretativi sulla data di entrata in vigore della nuova disciplina sul termine di comparizione in appello. Secondo tale indirizzo, la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. si applica ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024.

Poiché il giudizio di appello nei confronti del ricorrente era stato introdotto a seguito di impugnazione proposta in epoca di molto anteriore, resta applicabile il previgente termine di comparizione di venti giorni. Il motivo è stato pertanto giudicato infondato.

Quanto al secondo motivo, concernente la capacità drogante della sostanza ceduta, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato per la sua indeterminatezza ed esploratività. Il ricorrente aveva optato per il rito abbreviato, accettando di essere giudicato sulla base degli atti di indagine che descrivevano la cessione della cocaina, senza introdurre alcun elemento idoneo a dubitare dell’effettiva capacità drogante della sostanza (Sez. III n. 15137 del 15.02.2019; Sez. VI n. 40044 del 29.09.2022).

In tema di stupefacenti, ha precisato la Corte, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire qualità e quantità del principio attivo, potendo attingere tale conoscenza da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell’obbligo di motivazione, nella specie rispettato con riferimento agli indici di emersione della capacità drogante della sostanza sequestrata.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *