Bancarotta documentale: interdizione legale non esonera dal deposito delle scritture (Cass. pen. Sez. V n. 2428 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interdizione legale sopravvenuta non esonera l’amministratore dall’obbligo di depositare le scritture contabili della società fallita, né gli impedisce l’esercizio delle facoltà difensive nel procedimento penale. Il deposito delle scritture presso la curatela costituisce attività di ordine materiale, ponibile in essere anche dal soggetto interdetto, e non presuppone l’esercizio della funzione gestoria. Ai fini della bancarotta fraudolenta documentale da sottrazione, il dolo specifico può essere desunto dalla rilevante debitoria della società e dalle difficoltà ricostruttive del patrimonio che la sottrazione ha cagionato, quali indici della finalità di impedire la soddisfazione dei creditori.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 14 maggio 2024, ha riformato la decisione del Tribunale che aveva condannato l’imputato, socio accomandatario di una s.a.s. dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. La riforma ha comportato l’assoluzione per la bancarotta distrattiva, l’esclusione della continuazione fallimentare e la rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio per il reato documentale da sottrazione delle scritture contabili.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 216 e 222 legge fall. nonché vizi della motivazione. Egli ha sostenuto che l’interdizione legale, con nomina di un tutore, gli avrebbe impedito di depositare le scritture, di non averne avuto il possesso e di non essere stato informato dell’invito del curatore, con al più una condotta negligente riconducibile alla bancarotta semplice.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso, rilevando anzitutto che la deduzione sull’interdizione legale poggia su un presupposto di fatto introdotto solo con l’impugnazione di legittimità e non risultante dalle sentenze di merito. Nel merito, la Sez. V ha precisato che l’interdizione legale non avrebbe comunque impedito l’esercizio delle facoltà difensive, tra cui rientrava la messa a disposizione della documentazione contabile al fine di dimostrare che il mancato deposito era dovuto a una scelta illecita.
Il Collegio ha chiarito che il deposito delle scritture presso la curatela non presuppone l’esercizio della funzione gestoria: si tratta di attività di ordine materiale, ponibile in essere anche da chi sia sottoposto a interdizione legale. Né la sopravvenuta interdizione può esonerare dall’obbligo di deposito previsto dalla legge fallimentare.
Quanto al possesso delle scritture, la Corte ha giudicato non comprensibile l’argomentazione del ricorrente, data la carica amministrativa rivestita nella società fallita. Ha poi richiamato Sez. U n. 29541 del 16.07.2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che denunci congiuntamente i tre vizi della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ha l’onere — a pena di aspecificità e quindi di inammissibilità — di indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali illogica.
Sul coefficiente soggettivo, la Corte ha confermato la necessità del dolo specifico per la bancarotta da sottrazione, richiamando Sez. V n. 33114 del 08.10.2020, Sez. V n. 26379 del 05.03.2019, Sez. V n. 43966 del 28.06.2017 e Sez. V n. 18634 del 01.02.2017. La Corte territoriale ha desunto la finalità illecita dalla debitoria di circa 1.830.000 euro e dalle difficoltà ricostruttive, con motivazione immune da vizi logici. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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