Sequestro informatico: non servono termini esatti per la selezione (Cass. pen. Sez. IV n. 31566/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici, il decreto del pubblico ministero deve rendere verificabili pertinenza, adeguatezza e proporzionalità dell’apprensione, indicando le ragioni dell’eventuale acquisizione inizialmente ampia, l’oggetto della ricerca e criteri idonei a selezionare i dati rilevanti. La tutela della riservatezza richiede una successiva selezione mirata e la restituzione dei dati estranei, ma non impone che il decreto fissi sin dall’origine un termine esatto, determinato e inderogabile per l’estrazione e l’analisi. Il sequestro inizialmente omnicomprensivo resta legittimo quando la selezione immediata sia tecnicamente impraticabile e siano predisposte modalità di ricerca delimitate. Nel ricorso contro il riesame di misure cautelari reali, la mera illogicità della motivazione non è deducibile, salvo che essa sia mancante o apparente.
Il Fatto
Il pubblico ministero ha disposto la perquisizione dei luoghi in uso all’indagato e il sequestro degli apparati informatici rinvenuti, nell’ambito di indagini per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e reati fine. Il provvedimento è stato eseguito mediante acquisizione dei dispositivi e formazione di copie forensi, rinviando a una fase successiva la selezione dei contenuti pertinenti.
Con la richiesta di riesame, la difesa ha denunciato il carattere massivo del sequestro. Ha contestato l’assenza di adeguati criteri di estrapolazione, di una delimitazione temporale dei dati, di termini per completare la selezione e di un ordine di restituzione delle copie non rilevanti. Il Tribunale della libertà ha rigettato la richiesta. L’indagato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione delimita anzitutto il sindacato consentito dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Contro le ordinanze emesse in sede di riesame delle misure cautelari reali è ammesso ricorso soltanto per violazione di legge. Vi rientrano gli errori di diritto e processuali, nonché la motivazione radicalmente assente o meramente apparente. Non vi rientrano, invece, la semplice illogicità o incompletezza dell’argomentazione.
Quanto al sequestro informatico, la Corte richiama l’orientamento che vieta l’acquisizione indiscriminata dell’intera massa dei dati senza specifiche ragioni, previa selezione o indicazione dei relativi criteri. Il decreto deve consentire il controllo sulla proporzionalità della misura nella fase genetica e in quella esecutiva. Deve quindi individuare le informazioni ricercate, i criteri selettivi e le ragioni di un’eventuale estensione temporale difforme dall’incolpazione provvisoria.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva accertato il nesso tra i dispositivi e le esigenze probatorie. L’apprensione inizialmente ampia risultava giustificata dalla difficoltà di individuare sul posto i singoli dati utili. Il decreto aveva inoltre delimitato la ricerca mediante riferimenti ai componenti del gruppo, alle sostanze trattate, alle basi logistiche, ai fornitori e alla rete di clientela. Le operazioni erano affidate a consulenti tecnici attraverso copie forensi idonee a garantire integrità, immodificabilità e tracciabilità. Contestare l’idoneità concreta di tali criteri significava chiedere una nuova valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità.
La Corte esclude, infine, che il decreto debba predeterminare un termine esatto e inderogabile per estrazione e analisi. Il pubblico ministero può non essere in grado di stimare anticipatamente la durata delle operazioni, soprattutto in presenza di dati numerosi e complessi. Resta ferma la necessità di contenere il vincolo entro limiti ragionevoli e di restituire le copie non pertinenti. L’interessato può contestare successivamente l’eccessiva durata mediante istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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