Termine di contestazione Consob e prova presuntiva nell’abuso di mercato (Cass. civ. Sez. II n. 19856 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate, il termine previsto per la contestazione della violazione non decorre dal momento in cui l’Autorità ha notizia del fatto, ma dal momento in cui essa ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione. Il giudice dell’opposizione deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti e la congruità del tempo unitariamente impiegato rispetto alla complessità del caso, senza sostituirsi all’amministrazione. Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo è ammesso solo se la censura investe l’inosservanza dei criteri di gravità, precisione e concordanza, non la ricostruzione fattuale. Il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della sanzione è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Il Fatto
La Consob irrogava a un investitore una sanzione amministrativa pecuniaria per abuso di informazioni privilegiate, comminata in relazione a più condotte di acquisto di azioni e di raccomandazione all’acquisto fondate su informazioni riservate concernenti una promozione di offerta pubblica di acquisto.
L’opponente lamentava la decadenza dell’amministrazione dalla contestazione, per essere la lettera di contestazione intervenuta oltre il termine di 180 giorni, nonché la violazione del divieto di praesumptio de praesumpto e del principio di proporzionalità. La Corte di appello di Genova accoglieva solo parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo relativo a uno dei fatti contestati e confermando nel resto l’ordinanza ingiunzione. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’opponente soccombente, resistendo la Consob con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo al termine di contestazione, è infondato. La Corte ribadisce che il momento dell’accertamento dell’illecito, da cui decorre il termine per la contestazione, non coincide con la data in cui l’Autorità ha notizia del fatto, ma va individuato nel momento in cui essa ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per la verifica dell’esistenza della violazione. Il giudice dell’opposizione, dinanzi al quale sia eccepita la tardività, deve valutare il complesso degli accertamenti e la congruità del tempo unitariamente impiegato, anche in vista dell’emissione di un’unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, senza sostituirsi all’amministrazione nel valutare l’opportunità degli atti istruttori.
Nel caso concreto la Corte di merito aveva individuato nell’ultimo atto di indagine acquisito la data di consolidamento del quadro informativo, tenuto conto della complessità delle indagini, dell’unitarietà del procedimento e della natura secondaria delle informazioni utilizzate. La censura, secondo la Corte, omette di circostanziare il contenuto della documentazione trasmessa dalla Procura e non si confronta con tale ricostruzione.
Quanto ai motivi sulla prova presuntiva, esaminati unitariamente, la Corte ricorda che compete al giudice di legittimità il controllo sull’applicazione dei principi dell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta. Il ragionamento presuntivo si articola in due momenti: una valutazione analitica dei singoli indizi e una valutazione complessiva della loro concordanza. La denuncia può prospettarsi solo quando la presunzione sia fondata su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza, non quando si contesti il risultato della ricostruzione fattuale prospettando un epilogo diverso. Le censure risultano perciò inammissibili per genericità.
Sul quarto motivo, la Corte esclude la violazione del ne bis in idem e dell’art. 8 legge n. 689 del 1981: in presenza di azioni materialmente distinte, quali la raccomandazione su un titolo e la comunicazione su un altro, non è invocabile il concorso formale, che richiede l’unicità dell’azione o omissione, né è estensibile in via analogica la continuazione dell’art. 81 cod. pen.
Il quinto motivo, infine, è inammissibile: il giudizio di proporzionalità della sanzione è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e, nella specie, la riduzione operata dimostra la specifica valutazione del fatto concreto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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