Termine di costituzione dell’appellante tributario dalla ricezione della notifica (Cass. civ. Sez. V n. 3113 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante che si sia avvalso del servizio postale universale decorre non dalla data di spedizione del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno di ricezione del plico da parte del destinatario, o dall’evento che la legge considera equipollente. L’art. 16, d.lgs. n. 546/1992 va letto in coerenza con l’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite n. 12027 del 2017, che ne ha confermato la tenuta sul piano testuale, teleologico e sistematico, oltre che costituzionale e convenzionale. Ne deriva la tempestività della costituzione effettuata nel termine che muova dalla ricezione, con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Il Fatto

La contribuente veniva invitata a giustificare, per il 2007, la provenienza della provvista di un assegno di rilevante importo impiegato per l’acquisto di un’unità immobiliare e, per il 2008, la provvista di una somma destinata all’acquisto di un’autovettura. Prodotte le proprie deduzioni e la documentazione ritenuta utile, l’Amministrazione finanziaria emetteva due avvisi di accertamento per i due anni d’imposta.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso. Proposto gravame, la Commissione tributaria regionale ne dichiarava l’inammissibilità per tardività della costituzione dell’appellante.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe proprio il calcolo del termine di costituzione. La ricorrente sostiene che la Commissione regionale abbia errato nel far decorrere il termine di trenta giorni dalla spedizione della notificazione anziché dalla ricezione. Il dato rilevante è che la notifica venne ricevuta il 19 settembre 2014 e la costituzione avvenne il successivo 20 ottobre, con slittamento giustificato dalla scadenza del trentesimo giorno di sabato.

La Corte reputa il motivo fondato. Richiama l’art. 16, d.lgs. n. 546/1992 e rileva che la giurisprudenza, dominante già al tempo della pronuncia impugnata, fissava il decorso del termine dalla data della ricezione della notificazione.

Il riferimento centrale è Cass. Sez. U. n. 12027 del 2017, che ha definitivamente avallato la soluzione maggioritaria. Il principio è che il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente o dell’appellante che utilizzi il servizio postale universale decorre dal giorno di ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La Corte valorizza non solo l’argomento testuale, teleologico e sistematico, ma anche la tenuta costituzionale e convenzionale dell’opzione. Dalla giurisprudenza della Corte EDU trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità, chiarezza e prevedibilità, privilegiando le interpretazioni che consentono al processo di giungere al suo sbocco naturale invece di enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento dell’art. 6 CEDU.

Applicata la regola ai termini della vicenda, la costituzione risulta tempestiva. L’accoglimento del motivo comporta l’annullamento della sentenza impugnata, l’assorbimento dei motivi ulteriori e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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