Giudicato favorevole estende l effetto al coobbligato solidale il giudicato sfavorevole no (Cass. civ. Sez. V n. 3111 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni solidali tributarie, l’art. 1306, comma 2, cod. civ. è applicabile al coobbligo solidale d’imposta. Tuttavia la regola processuale che ne deriva, di estensione del giudicato favorevole agli altri condebitori, opera pur sempre nei limiti segnati dal giudicato sostanziale. Essa, pertanto, resta impedita quando nei confronti del debitore solidale che invochi l’estensione si sia già formato un giudicato sfavorevole. In tale ipotesi non trova applicazione il criterio di risoluzione del conflitto di giudicati, che presuppone l’identità di parti e di questione e la prevalenza del secondo giudicato sul primo. La mancanza della sottoscrizione autografa sulla cartella di pagamento, infine, non ne determina l’invalidità quando non è in dubbio la riferibilità dell’atto all’autorità da cui promana.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di registro, emesso in relazione alla registrazione di un contratto di cessione di ramo d’azienda. La società contribuente impugnava l’atto dinanzi alla giustizia tributaria, ma il ricorso era rigettato in primo grado con sentenza passata in giudicato.
Successivamente, in un distinto giudizio avente ad oggetto una diversa cessione di rami d’azienda, interveniva un secondo giudicato, di segno favorevole, che annullava gli avvisi di liquidazione emessi nei confronti di altre parti contrattuali. La società, iscritta a ruolo per il tributo, impugnava la cartella di pagamento invocando l’estensione del giudicato favorevole. L’appello era rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che confermava la legittimità della riscossione. La società ricorreva allora per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge tutti e quattro i motivi di ricorso. Il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione del funzionario competente, è dichiarato infondato. La Corte ribadisce che l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo solo quando la legge lo prevede espressamente. In assenza di una sanzione normativa per l’omessa sottoscrizione, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, investono la questione centrale: il dedotto conflitto di giudicati e l’asserita illegittimità derivata della riscossione. La Corte ricostruisce le vicende processuali e richiama l’orientamento consolidato secondo cui la disciplina delle obbligazioni solidali tributarie si trae dalla disciplina comune, con applicabilità dell’art. 1306, comma 2, cod. civ.
Il punto decisivo sta nel limite all’effetto estensivo. La Corte osserva che l’effetto estensivo del giudicato favorevole rimane impedito dall’avvenuta definizione, con forza di giudicato, dell’obbligazione gravante su uno dei coobbligati solidali. Nella specie, la società era già destinataria di un giudicato sfavorevole formatosi sull’avviso di liquidazione nei suoi confronti emesso. Il secondo giudicato, per contro, aveva oggetto distinto e riguardava la posizione di differenti parti contrattuali. L’intervento volontario nel secondo giudizio non poteva renderne l’interventore destinatario di un giudicato in conflitto con quello precedente, poiché il giudicato tributario si forma nei soli confronti di chi ha impugnato l’atto impositivo.
Il quarto motivo è parimenti respinto. La Corte rileva che l’imposta è stata posta in riscossione proprio in esito alla formazione del giudicato sull’avviso di liquidazione. Quanto al dedotto difetto di motivazione della cartella, la censura è giudicata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. Quanto all’elemento soggettivo delle sanzioni, la Corte ribadisce che l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 richiede la consapevolezza del contribuente e pone una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso l’atto vietato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.