Termine decadenza cartella da liquidazione ex art 36-bis decorre dalla dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 20888 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento relativa a somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione, e non dall’annualità d’imposta cui la pretesa si riferisce. La disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2005, si applica anche alle situazioni tributarie ancora sub iudice al momento della sua entrata in vigore. Ne consegue che, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, la cartella va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione; per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.

Il Fatto

La contribuente si opponeva alla cartella di pagamento emessa per il recupero di importi Iva relativi all’annualità 2015, determinati a seguito di controllo sul Modello Unico 2015 ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. La società deduceva la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agente per la riscossione impugnavano separatamente la sentenza; previa riunione, la CTR della Campania rigettava i gravami. Le due Agenzie ricorrevano per cassazione con un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. L’Agenzia sostiene che la CTR abbia erroneamente dichiarato la decadenza, essendo la notifica intervenuta nel 2019 e riguardando il controllo formale l’anno d’imposta 2015.

La Corte ritiene il motivo fondato. La CTR ha agganciato all’annualità d’imposta 2015 l’inizio della decorrenza del termine per la notifica della cartella, ponendosi in contrasto con l’indirizzo consolidato della Cassazione, cui va data continuità.

Il Collegio richiama il principio secondo cui l’art. 1 d.l. n. 106 del 2005, convertito dalla legge n. 156 del 2005, ha dato seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973.

Il comma 5-bis introduce la disciplina transitoria, che àncora i termini alla presentazione della dichiarazione: quinto anno successivo per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, quarto anno per quelle del 2002 e 2003, terzo anno per le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2004. La Corte precisa che tale norma transitoria si applica anche alle situazioni tributarie sub iudice.

Richiamati i precedenti conformi (Cass. n. 29845 del 2017, Cass. n. 8406 del 2013, Cass. n. 15750 del 23/07/2020), il Collegio conclude che la decorrenza va ancorata all’anno della dichiarazione: con riferimento all’anno d’imposta 2015, tale anno è il 2016, sicché la notifica nel 2019 è tempestiva. La sentenza d’appello va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Campania per il nuovo esame e la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

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