Spese di lite e valore causa criterio disputatum e soccombenza reciproca (Cass. civ. Sez. III n. 20889 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il valore della controversia, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, si determina secondo il criterio del disputatum. In primo grado esso è pari alla somma domandata con l’atto introduttivo se la domanda è rigettata, e alla somma accordata dal giudice se essa è accolta. In appello è pari alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata rispetto a quella ottenuta in primo grado se il gravame è accolto. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca, che presuppone una pluralità di domande contrapposte o il parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi; tale evenienza può giustificare soltanto la compensazione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
Una società aveva convenuto in giudizio un’altra società chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, la risoluzione del rapporto, la restituzione di un anticipo e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva le domande di risoluzione e restitutoria, rigettava quella risarcitoria e condannava la convenuta anche alle spese di lite.
La Corte d’appello rigettava il gravame sull’applicazione dello scaglione tariffario, ritenendo insussistente la soccombenza reciproca, e condannava l’appellante alle spese del grado. La società soccombente ricorre per cassazione deducendo la violazione delle norme in materia di spese processuali e di determinazione del valore della causa.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione. La Corte muove dal principio espresso dalle Sezioni Unite n. 32061 del 2022: l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, configurabile solo in presenza di più domande contrapposte o del parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della soccombente, potendone giustificare soltanto la compensazione ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Nel caso concreto la domanda attorea era articolata in due capi e solo il primo, quello restitutorio, era stato accolto: sussistevano dunque i presupposti della soccombenza reciproca che avrebbero potuto fondare la compensazione. Questa, tuttavia, è rimessa a una scelta discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità salvo illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. n. 17816 del 2019; Cass. n. 21400 del 2021), con l’unico limite dell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 19324 del 2023).
La Corte rileva invece l’errore nella determinazione del valore della lite, cui il Tribunale aveva rapportato la condanna alle spese. Ai fini del rimborso delle spese a carico del soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio di proporzionalità e adeguatezza degli onorari, sulla base del criterio del disputatum, cioè di quanto richiesto nell’atto introduttivo o nell’atto di impugnazione parziale (Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 536 del 2011).
Pertanto il valore, per il primo grado, è pari alla somma domandata se la domanda è rigettata e a quella accordata se è accolta; per l’appello, alla sola somma impugnata se il gravame è rigettato e alla maggiore somma accordata se è accolto (Cass. n. 35195 del 2022). Nel primo grado il valore era dunque quello della domanda accolta; in appello, per effetto del pagamento spontaneo intervenuto rispetto alla somma richiesta, il valore era inferiore e imponeva l’applicazione dello scaglione tariffario inferiore.
I motivi sono quindi accolti, la sentenza cassata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ridetermina gli importi dovuti per le spese dei due gradi e liquida quelle di legittimità a favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore iscritto all’albo dei cassazionisti.
Nota della Redazione
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