Inammissibile il ricorso che cumula profili eterogenei in un unico motivo (Cass. civ. Sez. I n. 20887 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che cumula in un unico motivo profili di doglianza eterogenei, riconducibili a diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., è inammissibile quando tale formulazione non consente di cogliere con chiarezza le censure, sì da permetterne l’esame separato come se fossero articolate in motivi distinti. In tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione: il depauperato deve provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, mentre l’ente può eccepire e dimostrare che l’arricchimento non fu voluto né consapevole. Il subentro ex lege dell’amministratore o del funzionario ex art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 presuppone la sussistenza dei requisiti per la costituzione di un valido titolo negoziale e l’operatività della rappresentanza organica.

Il Fatto

Una società conveniva in giudizio un ente locale e un consigliere comunale delegato, esponendo di aver fornito, su richiesta di un portavoce del Sindaco, il supporto informatico e tecnico per la gestione del portale dell’ente in occasione di un’esposizione universale. Le prestazioni non venivano pagate. La società chiedeva la condanna dell’ente al pagamento a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. della somma originariamente concordata, ovvero, in via gradata, la condanna del delegato.

Il Tribunale rigettava le domande, rilevando l’assenza di un impegno contabile registrato e dell’attestazione di copertura finanziaria, nonché la mancanza di prova del riconoscimento dell’utilità da parte dei soggetti abilitati a formare la volontà dell’ente. La Corte d’appello accoglieva il gravame e condannava l’ente al pagamento ex art. 2041 cod. civ. della somma di € 44.724,71, oltre interessi. L’ente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso era affidato a un unico, complesso motivo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui costituisce ragione di inammissibilità l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza, quando non è possibile ricondurli a specifici motivi di impugnazione: le censure, anche cumulate, devono essere formulate in modo da consentirne l’esame separato, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole doglianze. L’inammissibilità può essere superata solo se la formulazione permette di cogliere con chiarezza le censure, di fatto scindibili (Sezioni Unite n. 9100/2015; Sez. I n. 39169/2021).

Nel caso di specie la Corte ha individuato due censure. La prima, relativa alla mancata applicazione dell’art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, è stata dichiarata inammissibile con riferimento alla dedotta omissione di motivazione, non essendo la censura riconducibile al vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza in sé della motivazione o alla sua coerenza (Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014; Sez. I n. 13248 del 30.06.2020). Nella specie la motivazione risultava espressa e ben compresa dalla parte, che semplicemente non l’aveva condivisa.

Anche la prospettata violazione di legge è stata ritenuta inammissibile. L’onere di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. impone di esaminare il contenuto precettivo delle disposizioni e di raffrontarlo criticamente con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata (Sezioni Unite n. 23745 del 28.10.2020). La parte non ha illustrato argomenti a sostegno della dedotta violazione, sostanziandosi la censura in un’aspecifica critica all’esito del giudizio.

Nel merito, la Corte ha confermato che il subentro ex lege nel rapporto obbligatorio presuppone i requisiti per la costituzione di un valido titolo negoziale e l’operatività della rappresentanza organica; l’art. 191, comma 4, d.lgs. cit. opera solo sul versante dell’individuazione del soggetto tenuto all’adempimento (Sez. I n. 14928 del 04.08.2004; Sez. III n. 5693 del 10.03.2011). Infine, la censura sulla violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. è stata dichiarata inammissibile, poiché richiedeva un riesame del giudizio di fatto; la Corte ha ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 10798 del 26.05.2015, secondo cui il riconoscimento dell’utilità non è requisito dell’azione di indebito arricchimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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