Termine deposito documenti opposizione sanzione non è perentorio (Cass. civ. Sez. II n. 27822 del 18.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione disciplinato dall’art. 23 legge n. 689/1981 nel testo ratione temporis vigente, il termine previsto per il deposito, da parte dell’autorità che ha emesso il provvedimento opposto, della copia del rapporto e degli atti relativi all’accertamento non ha natura perentoria. In difetto di espressa previsione di decadenza, l’inosservanza di quel termine non comporta alcuna decadenza e non rende nulla l’esibizione, sicché la produzione di ulteriori documenti può intervenire anche in corso di causa. L’art. 416 cod. proc. civ. non è applicabile al procedimento regolato dall’art. 23 legge n. 689/1981, che non vi operava alcun richiamo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avanti il Tribunale avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui l’amministrazione dei Monopoli di Stato gli aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. c), TULPS, contestata per il rinvenimento, presso il locale di un circolo, di sedici apparecchi di intrattenimento privi dei requisiti di legge. L’opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per mancanza di prova della qualità di presidente ed esercente il circolo.
Il Tribunale accolse l’opposizione e annullò l’ordinanza-ingiunzione. La Corte d’appello rigettò il gravame dell’amministrazione, ritenendo che questa non avesse assolto all’onere della prova sulla legittimazione passiva e qualificando come tardiva, ex art. 416 cod. proc. civ., la documentazione prodotta in corso di causa. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie l’unico motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23 legge n. 689/1981, ratione temporis vigente, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.. Il ricorso di opposizione era stato depositato il 29-10-2007 e, dunque, il giudizio era regolato dall’art. 23 nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 507/1999 e dal d.lgs. n. 40/2006.
In quella formulazione la norma prevedeva che il giudice, con il decreto di fissazione dell’udienza, ordinasse all’autorità emanante di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, e che nel corso del giudizio il giudice potesse disporre anche d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari.
La Corte richiama il principio già enunciato secondo cui quel modello non conteneva particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi delle parti, salvo quella di cui al comma 5 dell’art. 23 in tema di convalida dell’ordinanza-ingiunzione. Pertanto l’inosservanza del termine per il deposito dei documenti relativi all’infrazione, in difetto di espressa previsione di perentorietà, non implicava alcuna decadenza né rendeva nulla l’esibizione, e la produzione di qualsiasi documento poteva intervenire anche in corso di causa: sono citate Cass. Sez. 2 n. 26362 del 2016, Cass. Sez. 1 n. 15324 del 2006, Cass. Sez. 1 n. 21491 del 2004, Cass. Sez. 1 n. 14016 del 2002 e Cass. Sez. 1 n. 373 del 1998.
La sentenza impugnata ha invece applicato erroneamente il diverso principio di Cass. Sez. 2 n. 9545 del 2018 e di Cass. Sez. 3 n. 15887 del 2019, che hanno ritenuto perentorio quel termine in forza dell’art. 416 cod. proc. civ., ma con riferimento ai procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011, in virtù del combinato disposto degli artt. 6, comma 8, e 2, comma 1. Poiché l’art. 23 legge n. 689/1981 non richiamava l’art. 416 cod. proc. civ., tale applicazione non poteva essere estesa al procedimento da esso regolato.
Ne consegue la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.