Nullità parziale della clausola sindacale e sostituzione automatica di diritto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17094 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di nullità parziale di una clausola di accordo collettivo aziendale, il giudice non può estendere la nullità all’intero contratto se la parte che vi ha interesse non abbia allegato e provato l’interdipendenza delle restanti clausole da quella nulla. La proposizione di un’eccezione di inammissibilità della domanda si colloca su un piano processuale e non equivale alla prospettazione della nullità totale. La sostituzione automatica di clausole prevista dall’art. 1419, secondo comma, cod. civ., richiamando l’art. 1339 cod. civ., ha valenza inderogabile: impedisce l’estensione della nullità parziale all’intero contratto e rende nulle le clausole c.d. di inscindibilità, assicurando la conservazione del contratto in conformità alla scelta imperativa del legislatore.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti di una società di telecomunicazioni con mansioni di tecnico di quinto livello, dovevano prelevare l’automezzo aziendale all’inizio di ogni giornata lavorativa, raggiungere il primo cliente, eseguire gli interventi e riportare il mezzo in sede. Fino al 30.06.2013 il tempo di viaggio dalla sede al primo cliente e dall’ultimo cliente alla sede era considerato tempo di lavoro e retribuito.
A seguito di un accordo collettivo aziendale del 27.03.2013, inserito in una ristrutturazione dell’orario, il tempo di lavoro veniva fatto decorrere dall’arrivo al primo cliente fino alla fine dell’ultimo intervento, con retribuzione del solo tempo di viaggio eccedente i trenta minuti giornalieri. I lavoratori adivano il Tribunale di Torino per la declaratoria di nullità parziale dell’accordo e per il pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Torino, in riforma, la dichiarava inammissibile, ritenendo che la caducazione della clausola avrebbe alterato l’equilibrio negoziale e l’autonomia della contrattazione collettiva ex art. 39 Cost.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i tre motivi, per la loro interferenza, e li ritiene fondati. Il nodo è la disciplina della nullità parziale e il suo rapporto con la sostituzione automatica delle clausole.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il concetto di nullità parziale esprime il favore dell’ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che colpisce una clausola. Spetta a chi ha interesse alla caducazione totale provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, ed è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo (Cass. ord. n. 18794/2023).
Nel caso concreto la società non aveva chiesto né eccepito la nullità totale dell’accordo, ma aveva invocato l’inammissibilità della domanda, istituto che si colloca su un piano processuale e non sostanziale. In mancanza di una prospettazione di nullità totale, la Corte territoriale non avrebbe potuto svolgere il ragionamento posto a base del rigetto.
La Corte sottolinea poi che il meccanismo della sostituzione automatica ex art. 1339 cod. civ., richiamato dall’art. 1419, secondo comma, cod. civ., ha valenza inderogabile. Esso opera in duplice senso: ristabilisce l’equilibrio contrattuale secondo una scelta del legislatore che si impone ai privati e assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione di essenzialità della clausola per il consenso delle parti. Ne deriva la nullità delle clausole c.d. di inscindibilità.
Quanto alla dedotta lesione della libertà sindacale, la Corte ne afferma l’infondatezza: la contrattazione collettiva non opera nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti multilivello, deve rispettare le prescrizioni minime di legge e del diritto dell’Unione, senza che ciò comporti alcuna lesione delle libertà invocate (Cass. n. 20126/2022). La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
Nota della Redazione
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