La detenzione di merce di contrabbando è accertabile anche fuori dalla zona di vigilanza doganale su base indiziaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 15503 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito amministrativo di detenzione di merce di contrabbando di cui all’art. 282, comma 1, lett. f), TULD, può essere accertato anche quando la merce sia rinvenuta al di fuori della zona di vigilanza doganale terrestre, dovendosi ritenere che l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria possa essere assolto anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, valutati non atomisticamente ma nel loro complesso. Il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini penali, anche se celebrato nei confronti di soggetti terzi e ancorché non concluso con sentenza definitiva, è utilizzabile nel giudizio tributario ai fini della prova della pretesa erariale, in quanto atto legittimamente assunto in sede penale e non incompatibile con le norme del processo tributario. La confisca di cui all’art. 301 TULD ha natura di misura di sicurezza, con finalità special-preventiva e di recupero del tributo evaso, sicché la sua applicazione congiunta alla sanzione pecuniaria non determina alcuna violazione del principio di proporzionalità. In materia di sanzioni amministrative, l’art. 3 della legge n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico del trasgressore, gravandolo dell’onere di provare di avere agito senza colpa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava al contribuente la violazione dell’art. 282, comma 1, lett. f), TULD per detenzione di due orologi di pregio — un Audemars Piguet e un Patek Philippe — introdotti nel territorio doganale comunitario senza il pagamento dei diritti doganali, irrogando la sanzione pecuniaria di euro 50.000,00 e disponendo la confisca amministrativa della merce ai sensi dell’art. 301 d.P.R. n. 43/73. L’accertamento traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, a sua volta basata su indagini penali che avevano incluso intercettazioni telefoniche. I giudici di merito, in entrambi i gradi, confermavano la legittimità dell’atto, ritenendo provata, anche in via presuntiva, l’ultima localizzazione extracomunitaria dei beni, rispettivamente in Bahrein e in Giappone, ed escludendo la buona fede dell’acquirente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Guardia di Finanza e del dante causa del contribuente, non costituitisi nei gradi di merito, e ha esaminato i motivi di ricorso nel merito, rigettandoli.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all’utilizzo delle prove acquisite nel procedimento penale. Ha rammentato che, per consolidata giurisprudenza (Cass. n. 9593 del 2019), nel giudizio tributario il materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari è utilizzabile ai fini della prova della pretesa fiscale, in quanto atto legittimamente assunto e non incompatibile con le norme del processo tributario, rientrando gli elementi valutabili ai sensi dell’art. 63 d.P.R. n. 633/1972. Tale utilizzabilità sussiste anche quando il procedimento penale sia celebrato nei confronti di soggetti terzi e non si sia concluso con sentenza definitiva (Cass. ord. n. 4646 del 2020; Cass. n. 7309 del 2023). La Corte ha inoltre escluso la contraddittorietà tra p.v.c. e atto di contestazione, rilevando che il primo contemplava anche la condotta detentiva, oggetto specifico dell’atto impugnato.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti il travisamento della prova e il ragionamento presuntivo, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha precisato che il travisamento ricorre solo in caso di svista sul fatto probatorio in sé, non già di verifica logica della riconducibilità dell’informazione al fatto, con la conseguenza che il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., ovvero con l’impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Sulla questione della buona fede dell’acquirente, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura, richiamando l’accertamento di merito che aveva escluso l’assenza di colpa del contribuente, valorizzando le modalità di pagamento in permuta e in contanti, in violazione dei limiti valutari, e la totale assenza di documentazione fiscale. Ha inoltre ribadito che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, grava sul trasgressore l’onere di provare di avere agito senza colpa, essendo sufficiente, ai fini dell’assoggettamento a sanzione, una condotta cosciente e volontaria.
La Corte ha infine respinto le censure relative alla legittimità costituzionale delle norme sanzionatorie e alla stima del valore dei beni. Quanto alla prima, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 18284 del 2024, che ha chiarito la perdurante vigenza dell’art. 301 TULD e la natura di misura di sicurezza della confisca, con finalità special-preventiva e di recupero del tributo, sicché non si pone un problema di sproporzione rispetto alla sanzione. Quanto alla seconda, ha rilevato la inammissibilità della censura, diretta a ottenere una rivalutazione del fatto e preclusa dalla doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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