Omessa comunicazione mensile dei consumi non fa decadere dall’agevolazione accise (Cass. civ. Sez. V n. 7391 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa comunicazione mensile dei consumi di energia elettrica all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta la decadenza dall’agevolazione sulle accise, non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione. La comunicazione mensile costituisce un adempimento di natura soltanto formale, i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, che sole assumono effettivo rilievo ai fini della liquidazione e dell’accertamento dell’imposta. Il giudice di merito, investito del rinvio, deve pertanto valutare le quantità di energia effettivamente consumate, restando a carico della contribuente l’onere di dimostrare, nel processo, la sussistenza dei requisiti sostanziali per usufruire del regime agevolato.

Il Fatto

A seguito di verifica, l’Ufficio finanziario contestava alla società contribuente l’omessa trasmissione mensile dei dati relativi ai consumi di energia elettrica, prevista dall’art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16 del 2012, disconoscendo l’applicazione dell’aliquota agevolata quanto alle accise sui consumi eccedenti un determinato quantitativo. Contestava parimenti l’errata compilazione della dichiarazione di consumo e l’omesso versamento del saldo.

Ne scaturiva un avviso di pagamento con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative, che la società impugnava. La CTP accoglieva il ricorso; l’Amministrazione doganale appellava e la CTR accoglieva l’impugnazione, ascrivendo natura sostanziale all’omessa trasmissione delle comunicazioni mensili. La società ricorreva allora per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 53, comma 8, d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16 del 2012, è fondato. La Corte rileva che la natura soltanto formale delle dichiarazioni mensili e la configurabilità della dichiarazione annuale come strumento idoneo a consentire il controllo sulle condizioni sostanziali dell’agevolazione sono ormai ius receptum.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui l’omessa comunicazione mensile dei consumi non comporta alcuna decadenza, poiché tale sanzione non è prevista da alcuna disposizione e detta comunicazione è un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali. Vengono citate, tra le altre, Sez. V n. 14983 del 2020, n. 26922 del 2019, n. 25275 del 2019, n. 1985 del 2019 e n. 31618 del 2018, oltre a Sez. Trib. n. 11081 del 2023, resa tra le stesse parti e sulla medesima questione.

Il principio è ulteriormente ribadito da Sez. Trib. n. 33284 del 2024, secondo cui l’omessa comunicazione mensile dei consumi entro il termine non comporta la decadenza dall’agevolazione, con conforme Sez. Trib. n. 1554 del 2024. Tale orientamento è coerente con il principio di proporzionalità di matrice unionale, che gli Stati membri devono rispettare nell’esercizio dei poteri conferiti dalle direttive, in particolare la direttiva n. 2003/96/CE.

Il motivo va dunque accolto e la sentenza cassata, poiché il giudice d’appello non ha valutato le quantità di energia effettivamente consumate per ogni mensilità, con rinvio al giudice del merito per nuovo esame. Il secondo motivo, sulla dedotta novità della contestazione, è infondato: le pretese dell’Ente impositore si fondano sulla contestazione della sussistenza dell’agevolazione, e la relativa dimostrazione resta a carico della contribuente. Il terzo motivo è disatteso, poiché non costituisce ragione di invalidità dell’atto impositivo l’assenza di motivazione sulle osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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