Omessa pronuncia sul primo motivo di appello: cassazione dell’atto per vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 17539 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che rigetti il gravame limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza pronunciarsi su un motivo di appello avente carattere dirimente, viola il disposto di cui all’art. 112 c.p.c. e all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. La sentenza che ne deriva è affetta da omessa pronuncia e risulta del tutto immotivata in parte qua, con conseguente cassazione e rinvio al giudice tributario di secondo grado, che dovrà esaminare la questione dell’applicabilità dell’art. 170 c.c. all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 d.P.R. n. 602/1973.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di pregresse cartelle esattoriali. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’iscrizione, ritenendo che gli immobili colpiti facessero parte di un fondo patrimoniale e che i crediti fossero stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 170 c.c. all’atto impugnato. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello con motivazione generica. Avverso tale sentenza l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, riguardanti rispettivamente la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per carenza di motivazione. La Corte ha ritenuto detti motivi fondati, rilevando che la CTR si era limitata ad affermare in maniera generica che la sentenza di primo grado era congruamente motivata e che le altre considerazioni del gravame potevano ritenersi superate.
Tale impostazione, secondo la Corte, ha completamente pretermesso l’esame del primo motivo di appello, concernente la dedotta inapplicabilità dell’art. 170 c.c. all’iscrizione ipotecaria. Tale questione è stata qualificata come dirimente ai fini della valutazione della legittimità dell’atto impugnato, stante la natura non esecutiva dell’iscrizione ipotecaria che non integra un atto di esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.
La Corte ha quindi dichiarato la sentenza impugnata del tutto immotivata in parte qua, accogliendo il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiarando assorbito il terzo motivo, relativo proprio alla questione dell’applicabilità dell’art. 170 c.c. all’iscrizione ipotecaria esattoriale.
In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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