Termine del liquidatore per la domanda di partecipazione alla liquidazione del sovraindebitato (Cass. civ. Sez. I n. 11493 del 01.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 14-ter e seguenti della legge n. 3 del 2012 contengono una disciplina compiuta della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato. Il termine di cui all’art. 14 sexies, lett. b), della legge n. 3 del 2012, la cui concreta determinazione è rimessa all’organo della liquidazione, è termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura. Pur non essendo previsto espressamente a pena di decadenza, esso va considerato perentorio, desumendosi tale carattere dalla funzione che è chiamato a svolgere. È pertanto preclusa al creditore la semplice presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine citato, salvo che il creditore tardivo giustifichi il proprio ritardo nell’ottica di un’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., dimostrando l’esistenza della causa non imputabile che ha determinato la decadenza.
Il Fatto
Una società, quale procuratrice di un’altra, chiedeva di partecipare alla procedura di liquidazione del patrimonio di un debitore sovraindebitato. Il Tribunale di Treviso, con decreto dell’11 novembre 2022, rigettava la domanda, rilevando che essa era stata depositata il 6 aprile 2022, oltre il termine assegnato dal liquidatore, senza che il creditore avesse provato che il ritardo dipendeva da causa allo stesso non imputabile.
Proposto reclamo, lo stesso tribunale lo respingeva con il decreto poi impugnato. Il giudice del reclamo qualificava il termine assegnato dal liquidatore come termine legale ai sensi dell’art. 152 c.p.c., individuabile per relationem alla luce della comunicazione operata dal liquidatore ai creditori, e, in assenza di previsione espressa, lo riteneva ordinatorio, con decadenza della parte ai sensi dell’art. 153 c.p.c. Esclusa ogni lacuna normativa, il tribunale negava l’applicazione analogica dell’art. 101 l.fall. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto formatasi in sede di legittimità, richiamando la sentenza n. 6850 del 2025, secondo cui l’interpretazione che presuppone una lacuna nel testo normativo non è condivisibile.
La mancata previsione, da parte del legislatore della legge n. 3/2012, della possibilità di proporre domande tardive è frutto di una scelta dello stesso legislatore, che non ha ritenuto ammissibile altro che la domanda tempestiva. Tale scelta si giustifica in ragione della peculiarità della procedura, improntata alla massima semplicità e celerità.
Non può sostenersi che il termine di cui all’art. 14 sexies, lett. b), non essendo previsto a pena di decadenza, si ponga in conflitto con l’art. 152 c.p.c.: questa norma disciplina i termini per il compimento degli atti del processo, mentre gli atti del procedimento di liquidazione del sovraindebitato non sono atti processuali in senso proprio, ma atti di un procedimento concorsuale di liquidazione di beni.
In presenza di atti privi di natura processuale in senso stretto, il carattere perentorio di un termine non deve necessariamente risultare in modo esplicito dalla norma, potendosi desumere dalla funzione che il termine è chiamato a svolgere. La Corte richiama, sul punto, il termine dell’art. 498, comma 2, cod. civ. in tema di liquidazione dell’eredità beneficiata, ove la perentorietà è stata desunta dall’esigenza acceleratoria della procedura.
Analoga esigenza caratterizza la procedura di liquidazione del sovraindebitato, la cui disciplina è improntata alla massima semplificazione del rito e al sollecito svolgimento: l’intervento del giudice è solo eventuale, la fase di impugnazione è deformalizzata e la fase liquidatoria è più snella rispetto a quella fallimentare.
Ne deriva che la perentorietà del termine, oggi riconosciuta nel codice della crisi all’art. 270, discende dalla sua funzione, restando irrilevante che la determinazione concreta sia demandata al liquidatore. Il decreto impugnato ha rispettato tali principi, avendo dichiarato l’inammissibilità della domanda presentata oltre la scadenza del termine fissato dal liquidatore, senza che fosse invocata alcuna giustificazione del ritardo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.