Inammissibile in cassazione la richiesta di revisione del giudizio di fatto sull’usucapione (Cass. civ. Sez. II n. 10638 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, finalizzata a una nuova pronuncia sul fatto estranea alla natura del giudizio di legittimità. L’esame dei documenti e delle deposizioni testimoniali, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Il vizio di motivazione è stato espunto dal novero dei vizi denunziabili in sede di legittimità.
Il Fatto
La parte ricorrente afferma di aver acquistato la proprietà di alcuni immobili con scrittura privata del 1987 e di averli posseduti per oltre vent’anni, maturando l’usucapione. I beni risultavano formalmente intestati alla moglie ed erede del dante causa, deceduto, e aggrediti da creditori della stessa. La ricorrente ha quindi evocato in giudizio i terzi creditori e l’erede, chiedendo la dichiarazione di usucapione del compendio immobiliare.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione, escludendo l’esistenza di un possesso attuale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione; la controricorrente ha resistito con ricorso incidentale subordinato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 1141, 1142, 1143 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., contestando la valutazione delle prove e il mancato rilievo del principio di non contestazione.
Il motivo è dichiarato infondato. La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una revisione del convincimento di merito, richiamando Cass. Sez. Un. n. 24148 del 2013. L’esame dei documenti, delle deposizioni e la scelta tra le risultanze probatorie costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, che deve solo indicare le ragioni del proprio convincimento, potendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione adottata, come affermato da Cass. Sez. III n. 12362 del 2006, confermata da Cass. Sez. I n. 11511 del 2014 e Cass. Sez. L n. 13485 del 2014.
Nel caso concreto, il giudice di appello ha escluso il possesso nel tempo attuale sulla base degli elementi istruttori, condividendo il giudizio di scarsa significatività delle deposizioni relative a fatti risalenti agli anni 1980-1993. La motivazione non risulta viziata da apparenza né manifestamente illogica, integrando il minimo costituzionale richiesto, secondo Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 2767 del 2023. La Corte ricorda inoltre che il vizio di motivazione è stato espunto dal novero dei vizi denunziabili in cassazione.
La memoria difensiva non offre argomenti nuovi, ribadendo la censura sulla valutazione delle prove e insistendo sull’omesso esame di un fatto decisivo, non deducibile in presenza di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. nella versione applicabile ratione temporis. Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale, proposto in via subordinata.
La parte ricorrente è condannata alle spese di legittimità e, poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna a una somma ulteriore in favore della controricorrente e a un’altra in favore della cassa delle ammende, secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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