Revocazione ordinanza della Cassazione: errore di fatto solo se percettivo (Cass. civ. Sez. I n. 7306 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso una sentenza o un’ordinanza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., è ammissibile solo quando la decisione impugnata sia incorsa in un errore di fatto percettivo, e cioè nell’erronea supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto. L’omesso esame di una questione processuale, anche rilevabile d’ufficio, non integra pertanto l’errore di fatto revocatorio, traducendosi in una mancata attività cui la legge ricollega un eventuale vizio di motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente deducibili avverso le pronunce di legittimità. Allo stesso modo non è idonea a integrare errore revocatorio la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, né la dedotta omissione del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, comma 3, TFUE, trattandosi di valutazioni di diritto e non di fatto.

Il Fatto

Con sentenza del 4.6.2020 il Tribunale di Cosenza dichiarava il fallimento di una società in liquidazione. La società proponeva reclamo, rigettato dalla Corte d’appello con sentenza del 2021. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, che questa Corte rigettava con ordinanza del 2.11.2022.

La società impugnava quindi la suddetta ordinanza con ricorso per revocazione ex art. 391-bis, cod. proc. civ., affidato a quattro motivi e illustrato da memoria. Resisteva con controricorso la curatela del fallimento, unitamente alla società controricorrente. La questione approda così alla Corte per la verifica dei limiti entro cui l’errore di fatto revocatorio è configurabile nei confronti delle sentenze di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 391-bis e 395, cod. proc. civ., per essere la Cassazione incorsa in una svista, ossia in un’erronea percezione decisiva. Il secondo motivo deduceva l’errore revocatorio di fatto consistente nell’aver ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione del credito erariale, che sarebbe derivata dall’estinzione del giudizio tributario. Il terzo motivo lamentava una svista per l’omesso esame di doglianze, sentenze e documenti. Il quarto motivo prospettava l’errore revocatorio in ordine alla questione di legittimità costituzionale e alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fissando il perimetro dell’errore di fatto revocatorio. L’omesso esame di una questione processuale, anche ove questa sia rilevabile d’ufficio, non integra il vizio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., perché non comporta l’erronea supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, ma si traduce in una mancata attività. A questa la legge ricollega unicamente un eventuale vizio di motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità (Cass., n. 11691/2023).

La Corte ha poi escluso che siano suscettibili di revocazione le sentenze della Cassazione quando si deduca come errore di fatto quello che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa. Tali atti, come tali, essa ha dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza, poiché un simile errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, qualificabile come errore di giudizio (Cass., n. 5326/2023).

Nel caso concreto il primo motivo è risultato inammissibile perché privo di una specifica critica della sentenza impugnata, contenendo generiche e non pertinenti osservazioni di diritto. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché tra loro connessi, sottendevano un riesame dei fatti già oggetto del pregresso giudizio di cassazione e miravano a confutare i principi di diritto su cui si fonda la decisione impugnata in tema di prescrizione. L’asserito omesso esame di documenti, di per sé, non integra il vizio revocatorio: non è idonea a integrare errore revocatorio la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata (Cass., n. 10184/2018).

Quanto al quarto motivo, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, in tema di revocazione di sentenza della Cassazione, la dedotta omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in violazione dell’art. 267, comma 3, TFUE, non integra errore revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la relativa valutazione è di diritto e non di fatto (Cass., n. 4893/2023).

La Corte ha infine regolato le spese secondo soccombenza, liquidandole a favore dello Stato quanto al credito della curatela fallimentare, in ragione dell’attestazione sulla mancanza di fondi della procedura, e con distrazione a favore del difensore antistatario quanto alla società controricorrente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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