Termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione attestata in cancelleria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6228 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine lungo per l’impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, che per la sentenza redatta in modalità digitale coincide con l’attestazione dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere e non con il deposito telematico eseguito dal giudice. Tale attestazione costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. La decadenza da un termine processuale non è incolpevole, e non giustifica la rimessione in termini, quando derivi da errore di diritto, poiché rientra nei compiti del difensore verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa. Il ricorso notificato oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. è pertanto inammissibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto le domande della lavoratrice nei confronti del datore di lavoro, accertando il periodo di effettivo lavoro e condannando il datore al pagamento di differenze retributive. I giudici del merito avevano anticipato la data di assunzione rispetto al contratto formale, individuato la qualifica corrispondente al livello contrattuale applicabile e confermato l’osservanza dell’orario ordinario, ai fini della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine dettato dall’art. 327 c.p.c. La questione non riguarda il merito della pretesa retributiva, ma il rispetto del termine lungo per impugnare.

Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui la decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare la rimessione in termini quando sia avvenuta per errore di diritto. L’errore è ravvisabile ove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data dell’udienza o della sentenza, poiché il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto degli obblighi di comunicazione. Rientra inoltre nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.

La Corte precisa poi che la data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale coincide non con il deposito telematico del giudice, ma con l’attestazione dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere, che mediante il sistema informatico attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data. Tale attestazione costituisce atto pubblico, con piena prova fino a querela di falso, ed è da quella data che decorre il termine lungo per l’impugnazione.

Nel caso concreto, la sentenza risulta depositata dalla cancelleria il 18.8.2022, mentre il ricorso è stato notificato in data 23.2.2023, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione. Il Collegio dichiara quindi il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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