Operai forestali ARIF: CCNL privato applicabile al rimborso chilometrico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6229 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. Puglia n. 3 del 2010, agli operai assunti dall’ARIF si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con il relativo trattamento giuridico-economico. L’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Il richiamo alla contrattazione privatistica opera con riguardo alle qualifiche, alle mansioni esigibili e al trattamento economico, mentre resta ferma la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato, in particolare dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. Ne consegue che la clausola contrattuale che prevede il rimborso delle spese di percorrenza è applicabile, non ostandovi i principi in materia di contrattazione collettiva pubblica.

Il Fatto

Il lavoratore, già dipendente della Regione Puglia con qualifica di operaio a tempo indeterminato, assume di essere stato trasferito all’ARIF Puglia ai sensi della L.R. n. 3/2010. Adisce il giudice del lavoro per accertare l’inadempimento della datrice di lavoro e ottenere il pagamento delle ore spese per il tragitto casa-lavoro, per un periodo di oltre cinque anni.

Il Tribunale accoglie la domanda. La Corte d’Appello di Bari conferma la pronuncia, ritenendo nuova la questione sull’esistenza del rapporto con l’ARIF e valorizzando l’opzione esercitata dal lavoratore per l’inquadramento nel CCNL di settore. L’Agenzia propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di novità della questione relativa alla mancanza di un provvedimento di trasferimento successivo alla delibera di Giunta. Il motivo è disatteso: la Corte territoriale ha esaminato la questione di diritto e l’inclusione del lavoratore nell’elenco allegato alla delibera, formato ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a), della L.R. n. 3/2010, costituisce replica sufficiente. L’opzione formalmente esercitata dal lavoratore conferma l’effettività del passaggio.

Il nucleo del ricorso riguarda l’applicabilità della contrattazione collettiva privatistica. La ricorrente sostiene che la natura pubblicistica del rapporto imporrebbe la disciplina del d.lgs. n. 165/2001 e riserverebbe all’ARAN la rappresentanza datoriale. La Corte respinge la tesi.

Il Collegio ricostruisce la tradizione normativa del settore, risalendo alla legge n. 124 del 1985 e alla legge n. 205 del 1962, che già consentivano l’assunzione di operai forestali con contratti di diritto privato. Analoga impostazione è stata seguita dalle Regioni dopo il trasferimento delle competenze. L’art. 12, comma 3, della L.R. Puglia n. 3 del 2010 distingue tra operai già inquadrati nei ruoli regionali e operai assunti dall’Agenzia, ai quali ultimi si applica il CCNL di settore.

La Corte richiama il quadro nazionale, segnato dall’art. 7-bis del d.l. n. 120/2021, che ha ribadito la possibilità di ricondurre questo comparto alla contrattazione privatistica, e la giurisprudenza di legittimità resa in vicende analoghe (Cass. n. 25112/2024, Cass. n. 23894/2024, Cass. n. 23871/2024, Cass. n. 23760/2024, Cass. n. 23716/2024). Ribadisce il principio già espresso con Cass. n. 10811/2023: l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto come lavoro pubblico, operando il richiamo con riguardo alle qualifiche, alle mansioni e al trattamento economico.

Quanto al rimborso chilometrico, la Corte osserva che esso rientra nel trattamento economico previsto dalla contrattazione richiamata. L’infondatezza non viene meno per l’abrogazione del comma 3 nel 2012, poiché la L.R. n. 36 del 2017 ha reinserito analoga previsione e la disciplina intermedia implicava la perdurante applicazione dei contratti privatistici. Infine, il motivo sull’art. 6 del d.lgs. n. 78/2010 è infondato, poiché la disposizione opera come principio di coordinamento finanziario e non incide direttamente sulla clausola contrattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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