Inammissibile il ricorso che non individua i punti contestati della sentenza gravata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15667 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non richiede che la parte motivi la richiesta di decisione, ma la sua condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. presuppone l’assenza di ragioni idonee a giustificare il comportamento processuale. Il ricorso che deduce un error in procedendo deve comunque rispettare l’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: la parte non è dispensata dall’indicare specificamente i fatti processuali alla base dell’errore, riportando o sintetizzando gli atti rilevanti, senza che sia consentito il mero rinvio per relationem. Le censure avverso la regolamentazione delle spese non possono risolversi nella mera doglianza sul mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione.
Il Fatto
Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato presso un ente locale, con la qualifica di agente di polizia municipale. L’amministrazione aveva negato l’assunzione per il mancato superamento del giudizio di piena idoneità alla mansione, difettando il requisito dell’abilitazione alla guida di motoveicoli, requisito previsto dal regolamento per il solo rapporto a tempo indeterminato.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo corretta la determinazione dell’ente. La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello, poiché il ricorrente non aveva criticato specificamente le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione, in particolare quella relativa alla diversità del rapporto da instaurarsi. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., violazione dell’art. 92 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita della questione, ha condiviso la proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dichiarando il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto carente, in quanto la parte, denunciando l’error in procedendo della Corte territoriale, non aveva assolto agli oneri di specificazione imposti dall’art. 366, n. 6, c.p.c. Il ricorso non riportava il contenuto essenziale della pronuncia del Tribunale né i passaggi dell’atto di impugnazione in cui sarebbero state esposte le argomentazioni a confutazione del percorso motivazionale, né localizzava gli atti processuali.
In relazione a tale profilo, la Corte ha precisato che il requisito dell’autosufficienza deve essere verificato anche in caso di deduzione di errores in procedendo, per i quali il giudice di legittimità è giudice del fatto processuale: l’esame diretto degli atti resta subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e procedibilità, e la parte non può limitarsi a un rinvio per relationem, dovendo invece porre la Corte nella condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura. Tale orientamento, già avallato dalle Sezioni Unite, non è lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore, come chiarito dalla giurisprudenza convenzionale citata.
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato parimenti inammissibile: le spese erano state regolate secondo il principio della soccombenza, e il ricorrente non poteva dolersi del mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di disporre la compensazione. Il terzo motivo è risultato privo di specifica attinenza al decisum, atteso che la Corte territoriale, avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non aveva esaminato e non poteva esaminare il merito della domanda.
La Corte ha infine ribadito la piena compatibilità della partecipazione del consigliere che ha formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c. al collegio investito della definizione del giudizio, non versando questi in una situazione di incompatibilità. Quanto alla condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., la Corte ha precisato che tale sanzione trova applicazione quando il comportamento processuale della parte non sia giustificato da ragioni idonee, non ravvisabili nella specie, attesa l’integrale conformità della decisione alla proposta di definizione.
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Nota della Redazione
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