Inammissibile il ricorso che chiede revisione del giudizio di fatto sull’usucapione (Cass. civ. Sez. II n. 10266 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità. In tema di usucapione di fondo agricolo, la mera coltivazione del bene non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus, poiché tale attività è compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. La proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. non ha funzione decisoria: non sussiste incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che l’abbia formulata a far parte del collegio che definisce il giudizio.

Il Fatto

Con atto di citazione dell’11.4.2006 il ricorrente evocava in giudizio il convenuto innanzi al Tribunale di Ariano Irpino, invocando l’accertamento dell’acquisto per usucapione di un terreno agricolo. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, riformava la decisione di prime cure e rigettava la domanda di usucapione.

Il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Ricevuta la comunicazione della proposta di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., chiedeva la decisione del ricorso e depositava memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il collegio dà atto che, dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La proposta non ha funzione decisoria e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma del giudizio di cassazione.

Nel merito, i due motivi lamentano la violazione degli artt. 1158, 1112 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova del possesso utile ad usucapionem.

Il Collegio condivide la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ne richiama il tenore. Le prove acquisite avevano dimostrato soltanto l’attività di coltivazione del fondo, non sufficiente a integrare il possesso esclusivo uti dominus. La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte: la mera coltivazione è compatibile con una relazione materiale fondata su titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario, e non esprime lo ius excludendi alios proprio del proprietario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020).

Le censure sollecitano poi una revisione del giudizio di fatto, estranea al giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013). Non è possibile proporre un apprezzamento alternativo delle prove, perché l’esame dei documenti e delle deposizioni involge apprezzamenti riservati al giudice del merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006). La motivazione impugnata non è viziata da apparenza né manifestamente illogica, integrando il c.d. minimo costituzionale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese processuali. Decidendosi in conformità alla proposta, si applicano il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *