Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo: cassata la sentenza della CTR in materia di TARI (Cass. civ. Sez. 5 n. 5361 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la sentenza che presenta una contraddizione insanabile tra la motivazione e il dispositivo è nulla per violazione dell’obbligo motivazionale, non essendo comprensibile il decisum. Il giudice di appello che si pronunci nel merito, disattendendo l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, rigetta implicitamente la censura, con conseguente inammissibilità del motivo di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. È inammissibile la censura relativa a una statuizione su aree non contestate quando questa risulti del tutto irrilevante perché il tributo è già stato pagato. Integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo la mancata valutazione della natura di sottoprodotti degli scarti di lavorazione, ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006, questione da cui dipende l’assoggettabilità a TARI delle aree produttive.
Il Fatto
Il Comune di Napoli notificava un avviso di accertamento con il quale richiedeva a un’impresa individuale il pagamento della TARI per l’anno 2018, relativamente all’immobile sede dell’attività di taglio e confezionamento di spugne sintetiche. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso riconoscendo che i materiali prodotti dall’attività fossero sottoprodotti.
L’amministrazione comunale proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente il gravame, distinguendo tra le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, non tassabili, e le superfici terziarie come uffici e locali igienici, che generano rifiuti urbani e restano soggette a tariffa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ravvisando una contraddizione tra la parte motiva e il dispositivo della sentenza impugnata. La CTR aveva infatti affermato in motivazione che i locali destinati a stoccaggio fossero esenti da tassazione, salvo poi confermare nel dispositivo la legittimità dell’imposizione per i medesimi locali. Secondo la Suprema Corte, tale contrasto rende incomprensibile il decisum, con conseguente nullità della decisione per violazione dell’obbligo di motivazione di cui agli artt. 132 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.
Il terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla carenza motivazionale dell’avviso di accertamento, è stato rigettato. La Corte ha chiarito che, essendo il giudizio tributario formalmente un giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, qualora il giudice, nonostante l’eccezione di nullità dell’avviso, sia passato all’esame del rapporto sostanziale, deve ritenersi che la censura sia stata implicitamente disattesa. Il rigetto implicito esclude l’integrazione del vizio di omessa pronuncia, che richiede la totale pretermissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La pronuncia della CTR sulla tassazione degli uffici, sebbene resa su questioni non contestate in grado di appello, risultava irrilevante nei confronti del contribuente, atteso che il pagamento della tassa per quelle aree era già stato effettuato, rendendo la statuizione ineseguibile.
Il quinto motivo è stato accolto, ravvisando l’omesso esame di un fatto decisivo. Il giudice del gravame non aveva affrontato la questione della qualificabilità degli scarti di lavorazione come sottoprodotti, circostanza da cui dipendeva l’esclusione delle aree produttive dal presupposto impositivo. La Corte ha precisato che non si verte in una questione di merito, ma nell’omessa valutazione di un elemento fattuale decisivo, la cui doglianza è ammissibile in sede di legittimità. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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