Trasferimento ex art. 33 l. 104/1992 subordinato alle esigenze di servizio (TAR Emilia-Romagna n. 1171 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento temporaneo previsto dall’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 è disposto “ove possibile” e presuppone il bilanciamento tra l’interesse del dipendente ad assistere il familiare disabile e le esigenze funzionali dell’amministrazione. Il diniego è legittimo solo se le esigenze di servizio sono indicate in modo concreto, con riferimento sia alla sede di appartenenza sia a quella richiesta, tenendo conto del grado e della posizione di ruolo del richiedente. Non integra disparità di trattamento il raffronto con i posti messi a concorso nel Piano degli impieghi per trasferimenti definitivi, procedura di natura e finalità diverse. Rileva, infine, la possibilità che l’assistenza al disabile sia garantita da altri familiari.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Guardia di Finanza con la qualifica di maresciallo aiutante, in servizio presso un reparto della provincia di Reggio Emilia, ha chiesto il trasferimento temporaneo in alcune sedi della provincia di Lecce per assistere il padre novantaduenne, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.

L’amministrazione ha rigettato l’istanza con un provvedimento preceduto da preavviso di diniego. Il ricorrente lo ha impugnato davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 33, comma 5, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere e disparità di trattamento rispetto a un bando del Piano degli impieghi. L’istanza cautelare è stata rigettata. Il Tribunale ha respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura consolidata dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992. La norma accorda il trasferimento temporaneo “ove possibile” e richiede due condizioni concorrenti: la disponibilità di una posizione organica compatibile con il ruolo e il grado del richiedente nella sede di destinazione, e la compatibilità del trasferimento con le esigenze funzionali dell’amministrazione di appartenenza.

Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere richiamate in modo generico né fondarsi su mere scoperture di organico. Occorre l’indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti tanto alla sede di servizio attuale quanto a quella richiesta, rapportati alla posizione di ruolo del dipendente.

Nel caso di specie tali condizioni risultano soddisfatte. L’amministrazione ha rappresentato che la sede di appartenenza presenta una situazione paritaria tra forza prevista e forza effettiva, e che il trasferimento comporterebbe un deficit pari a quattro unità, corrispondente al 22,22 per cento della forza organica di un reparto di piccole dimensioni, inserito in un contesto provinciale e regionale anch’esso deficitario. Valutazioni che il ricorrente non ha smentito nei fatti e che il Collegio giudica logiche e adeguate.

Il Tribunale osserva inoltre che il diniego non si fonda su presunte specializzazioni del ricorrente, risultando perciò inconferente la censura sul punto. L’amministrazione ha poi rilevato l’assenza di posizioni organiche vacanti nella sede richiesta e l’incompatibilità con le esigenze istituzionali. L’interesse del ricorrente è stato quindi legittimamente ritenuto recessivo.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio la esclude richiamando la diversità tra trasferimento definitivo e temporaneo. Il primo consegue a una procedura concorsuale che valorizza anzianità, titoli e situazione familiare; i posti messi a bando devono dunque considerarsi non più disponibili per un trasferimento temporaneo. Infine, il ricorrente non ha confutato che il padre risulti assistibile dai due figli residenti in Comuni vicini, né che egli possa usufruire delle licenze straordinarie ex art. 42, commi 5 e ss., d.lgs. n. 151/2001.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *