Mancata prova mezzi di sussistenza giustifica diniego del visto di studio (TAR Lazio n. 14687 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio di lunga durata, il diniego è legittimo quando il richiedente non dimostra in modo convincente la finalità del viaggio e la disponibilità di mezzi economici di sussistenza adeguati per l’intero periodo di studi. La valutazione dell’Amministrazione si fonda su un giudizio complessivo sulla solidità e verificabilità della posizione finanziaria del richiedente e dei familiari da cui dipende. Non integra prova sufficiente la produzione di movimenti bancari anomali, privi di riscontro documentale sull’attività lavorativa, né di garanzie dei genitori prive di traduzione legalizzata. Il preavviso di rigetto non superato da ulteriore documentazione consolida la legittimità del provvedimento.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava al Consolato Generale d’Italia domanda di visto d’ingresso per motivi di studio, finalizzata alla frequenza di un corso di laurea in “Data Analytics” presso un ateneo italiano per l’anno accademico 2022/2023. L’Amministrazione, all’esito dell’istruttoria, notificava preavviso di rigetto e successivamente adottava il provvedimento di diniego, fondato sull’insussistenza dei requisiti economici e sulla mancata prova di una solida posizione finanziaria del richiedente e dei familiari da cui dipende economicamente.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo vizi del provvedimento. Il Collegio, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, respingeva il ricorso, compensando le spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuato negli artt. 39 e 39-bis del d.lgs. n. 286/1998, negli artt. 40, comma 9, lett. a), 44-bis, 46 e 47 del d.P.R. n. 394/1999, nel d.P.R. n. 850/2011 e nella circolare MIUR relativa all’anno accademico. Da tale disciplina emerge che lo studente internazionale deve dimostrare, già all’atto della domanda, il possesso di requisiti precisi: mezzi economici di sussistenza quantificati in misura predeterminata, disponibilità della somma per il rimpatrio, idoneo alloggio e adeguata copertura assicurativa.
Sul piano delle finalità del viaggio, il Tribunale rileva che la richiesta di immatricolazione era stata accolta dall’Università solo con riserva, subordinata alla verifica della conoscenza della lingua inglese e dei titoli di studio. Alla domanda di visto non erano stati allegati titoli di studio, ma unicamente la copia di un certificato di iscrizione a un corso di lingua propedeutico. La finalità di studio non risultava dunque dimostrata in modo convincente.
Quanto ai mezzi economici, la Corte osserva che dalla documentazione prodotta non emergevano entrate regolari, bensì versamenti anomali provenienti da fonti non verificabili, in assenza di alcuna documentazione lavorativa idonea a giustificare i movimenti bancari. Parimenti insufficiente risultava la documentazione relativa alle garanzie dei genitori, allegata senza traduzione legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica competente.
Il Collegio valorizza inoltre la prenotazione alberghiera per il solo primo mese, ad oltre quaranta chilometri dalla sede del corso e senza prova dell’avvenuto pagamento, nonché la prenotazione del biglietto aereo di sola andata. Rileva, sul piano della complessiva attendibilità, la sostanziale coincidenza della pratica con altra domanda presentata da un soggetto legato da rapporto di coniugio, circostanza che induce a ritenere finalità di viaggio diverse dall’immatricolazione.
Determinante è infine il rilievo che, di fronte al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non è stata prodotta ulteriore documentazione a prova del mantenimento per tutto il periodo di studi. I motivi di doglianza non riescono pertanto a scalfire l’impianto motivazionale del diniego, che risulta congruamente argomentato e sorretto da un’istruttoria completa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.