Controllo spese elettorali: criteri su forfait e periodo di campagna (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 8 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, esercita un controllo successivo di legittimità sulla conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e sulla regolarità della documentazione allegata. Ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L. n. 515/1993, richiamato dall’art. 13 della L. n. 96/2012, le spese forfettarie si calcolano applicando la percentuale del 30 per cento all’ammontare delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1, ma nelle elezioni comunali può essere ammesso l’intero importo documentato quando le spese siano esclusivamente riferibili alla campagna elettorale e analiticamente giustificate. Il periodo di riferimento della campagna elettorale decorre dalla data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi e si chiude il giorno precedente l’inizio del silenzio elettorale, restando ammesse singole spese esterne al periodo se inequivocabilmente riferibili alla consultazione.
Il Fatto
La deliberazione definisce il referto sui conti consuntivi delle spese per la campagna elettorale e sulle correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale in un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Collegio è stato costituito con decreto del Presidente della Sezione regionale.
Tutte le liste partecipanti hanno adempiuto all’obbligo di presentazione dei rendiconti; una sola ha depositato oltre il termine, ma per mero ritardo. Il Collegio ha quindi verificato il rispetto del termine e delle modalità di presentazione, del limite massimo di spesa, della conformità delle spese alle tipologie ammesse e della loro riferibilità temporale, della documentazione e dell’indicazione delle fonti di finanziamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il riparto di competenze. Il rinvio all’art. 12, c. 2, della L. n. 515/1993 prevede l’istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo, di un apposito Collegio per il controllo sui consuntivi delle formazioni politiche, mentre la verifica dei rendiconti dei singoli candidati è demandata al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello. L’art. 33, c. 3, del D.L. n. 91/2014 ha circoscritto i controlli della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, lasciando invariati gli obblighi di rendicontazione dei candidati nei comuni sopra i 15.000 abitanti.
Sul termine di presentazione, il Collegio richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie (Del. n. 24/2013/INPR): spetta alla Sezione regionale accertare, con apposita istruttoria, se il mancato invio dipenda da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile. I consuntivi depositati oltre i termini per mero ritardo sono pertanto considerati non sanzionabili. Quanto all’individuazione dei soggetti obbligati, stante l’assenza di regole certe e la molteplicità di denominazioni usate, il Collegio ritiene valida la sottoscrizione di qualunque soggetto che abbia dichiarato un legame funzionale con la lista.
Sulla quantificazione delle spese a forfait, il Collegio interpreta l’art. 11, c. 2, della L. n. 515/1993 nel senso che la percentuale del 30 per cento vada commisurata alle spese ammissibili e documentate del comma 1. Tuttavia, considerata la peculiarità delle elezioni comunali, ammette l’inserimento dell’intero importo risultante dalla documentazione quando tali spese siano esclusivamente riferibili alla campagna elettorale e analiticamente documentate.
Il Collegio affronta poi il periodo temporale di riferimento, rilevando che l’art. 13 della L. n. 96/2012 non opera alcun rinvio all’art. 12, c. 1-bis, della L. n. 515/1993. Ritiene pertanto che il periodo sia compreso tra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi e il giorno precedente l’inizio del silenzio elettorale, fatta salva l’ipotesi del ballottaggio. Non esclude la regolarità di singole spese esterne al periodo se inequivocabilmente riferibili alla consultazione.
Infine, il Collegio riepiloga il regime sanzionatorio richiamando le ipotesi di mancato deposito, di mancata indicazione delle fonti di finanziamento e di superamento del limite massimo di spesa. Poiché il controllo non ha fatto emergere violazioni sanzionabili, non approfondisce le questioni applicative del procedimento sanzionatorio. Il referto è approvato e la deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio comunale per la pubblicazione e la trasmissione ai delegati di lista.
Nota della Redazione
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