Incarichi extraistituzionali non autorizzati e dolo nel danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 123 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali autorizzabili ma in concreto non autorizzati, in assenza della preventiva richiesta del dipendente pubblico, integra una fattispecie di incompatibilità relativa e determina un danno erariale pari al compenso indebitamente percepito, ai sensi degli artt. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001. L’omissione dell’obbligo di comunicazione nei confronti dell’amministrazione di appartenenza costituisce occultamento doloso del danno, con la conseguenza che il termine prescrizionale quinquennale decorre non dal compimento dei fatti, ma dalla data della loro scoperta, secondo il disposto dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, come modificato dalla legge n. 1 del 2026. Accertata la natura dolosa della condotta, al giudice contabile è preclusa l’applicazione del potere riduttivo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un dipendente a tempo pieno e indeterminato di un’amministrazione statale, titolare di partita IVA per attività di consulenza agronomica, contestandogli di aver svolto nel periodo 2014-2024 numerosi incarichi extraistituzionali autorizzabili ma privi della prescritta autorizzazione, per un importo lordo di compensi non autorizzati quantificato in euro 37.428,36.

L’attività istruttoria della Guardia di Finanza aveva preso avvio da due segnalazioni di danno erariale del dicembre 2023 e del febbraio 2024. Dopo l’invito a dedurre e la rideterminazione della pretesa, il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione, la formazione di un presunto giudicato amministrativo da esito ispettivo e, nel merito, l’insussistenza del danno e del dolo. Il giudizio è stato definito con l’accoglimento integrale della domanda attorea.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Sezione dà atto che l’entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 non incide sulla valutazione della fattispecie, vertendosi in ipotesi di danno causato con dolo da occultamento doloso derivante da violazione di obblighi di comunicazione, e non di mera colpa grave.

Il Collegio rigetta l’eccezione di prescrizione, aderendo all’orientamento secondo cui l’omissione dell’obbligo informativo integra il doloso occultamento del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994. Richiamata la giurisprudenza contabile più recente, e rilevato che l’art. 2, comma 2, della medesima legge, come modificato dalla legge n. 1 del 2026, ancora l’esordio del termine alla data della scoperta, la Sezione osserva che questa coincide con l’acquisizione delle relazioni della Guardia di Finanza del 14 dicembre 2023 e del 28 febbraio 2024.

Infondata è altresì l’eccezione di giudicato amministrativo fondata sull’esito dell’ispezione del 2020: l’attività amministrativa ispettiva non può dar luogo, per definizione, a una res iudicata in senso tecnico, afferendo a funzione amministrativa e non giurisdizionale.

Nel merito, la Sezione ricostruisce gli elementi della responsabilità amministrativa: danno patrimoniale attuale e concreto, nesso di causalità, elemento psicologico e rapporto di servizio. Essendo gli incarichi tutti autorizzabili ma non autorizzati, la fattispecie rientra nella piena applicazione degli artt. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001. Irrilevanti appaiono i profili difensivi sull’assenza di conflitto di interessi, sulla compatibilità con il rapporto di impiego e sull’importo dei compensi: rileva solo il carattere oggettivo della mancata autorizzazione preventiva, non sanabile ex post.

Il danno è pertanto determinato in misura pari al compenso indebitamente ricevuto, ossia euro 37.428,36. Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione ravvisa il dolo nella prolungata reiterazione delle condotte e, soprattutto, nella circostanza che il convenuto aveva più volte richiesto e ottenuto autorizzazioni per incarichi del medesimo oggetto, dimostrando la piena consapevolezza dell’obbligo di legge. L’esito dell’ispezione non è invocabile ai fini di un legittimo affidamento, essendosi tradotta in una mera richiesta di dichiarazione degli incarichi. Accertata la natura dolosa, resta esclusa ogni applicazione del potere riduttivo: il convenuto è condannato al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi legali, e delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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