Società a ristretta base sociale, sospensione necessaria solo con giudizi pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 2910 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a ristretta base sociale, la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. — applicabile al processo tributario in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 — è imposta solo quando pendano contemporaneamente i giudizi relativi all’accertamento del maggior reddito contestato alla società e a quello di partecipazione contestato al singolo socio, costituendo la decisione della società l’antecedente logico-giuridico. Ove invece la causa pregiudicante sia già stata decisa con sentenza non ancora passata in giudicato, il giudice della causa pregiudicata può alternativamente sospendere il giudizio ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., attendendo la stabilizzazione della sentenza, oppure proseguire il giudizio con una valutazione prognostica sulla possibile riforma della decisione. La scelta tra le due alternative non è discrezionale nel senso dell’indifferenza: essa presuppone che la valutazione prognostica sia stata effettivamente compiuta.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un socio, titolare del 50% delle quote di una società di capitali a ristretta base sociale, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, la somma di 422.430,00 euro, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ai soci. Il contribuente impugnava l’atto deducendo il difetto di motivazione, la mancata prova dell’accertamento nei confronti della società e la violazione del divieto di doppia imposizione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, valorizzando l’annullamento nelle more dell’avviso societario da parte della CTP di Napoli e il conseguente venir meno del presupposto dell’accertamento verso il socio.
L’Ufficio appellava, chiedendo la riunione dei giudizi o la sospensione. La CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, confermava la sentenza di primo grado osservando che nelle more la stessa CTR aveva confermato la decisione della CTP partenopea sull’accertamento societario. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione con un unico motivo; il contribuente, pur notificato a mezzo PEC, restava intimato.
La Motivazione della Corte
La questione portata all’esame della Corte riguarda il rapporto tra l’accertamento che coinvolge la società di capitali a ristretta base sociale e quello che riguarda il singolo socio, chiamato a rispondere degli utili asseritamente distribuiti. In questa materia la giurisprudenza di legittimità è costante: da ultimo Cass. 15/07/2024, n. 19409, conforme a Cass. 26/01/2021, n. 1574, ha chiarito che il ricorso alla sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. presuppone la pendenza separata e simultanea dei due giudizi, poiché in quel caso si impone l’attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società.
Il presupposto della sospensione necessaria è quindi processuale, non sostanziale: la norma opera soltanto quando esiste effettivamente una contemporanea pendenza dei due procedimenti. Nella specie questa condizione era già venuta meno, essendo intervenuta una decisione sull’accertamento societario, peraltro impugnata e poi annullata con rinvio da ordinanza n. 11368/2017. Come osserva l’Agenzia ricorrente, l’annullamento dell’accertamento societario era stato travolto proprio dalla cassazione con rinvio, sicché la caducazione del presupposto su cui i giudici di merito avevano fondato la decisione risultava superata.
La Corte richiama a questo punto Cass. 25/03/2024, n. 7952, che ha precisato l’ipotesi in cui la causa pregiudicante risulti decisa con sentenza non ancora definitiva: il giudice della causa pregiudicata può, ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione del precedente oppure proseguire ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.
Nel caso esaminato tale valutazione è mancata. La CTR ha ritenuto sufficiente, ai fini del decidere, una sentenza non definitiva sull’accertamento della società, senza compiere alcuna analisi prognostica circa la sua stabilizzazione. Il ricorso dell’Ufficio è pertanto fondato: la sentenza di appello va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame alla luce dei principi richiamati — tra l’altro maturati dopo la proposizione del ricorso — e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, salvo che nelle more il giudizio sull’accertamento societario non sia nel frattempo definito con sentenza passata in giudicato.
Nota della Redazione
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