Termine di trenta giorni per pena sostitutiva è perentorio (Cass. pen. Sez. VII n. 5335 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 per proporre, a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., l’istanza di applicazione di una pena sostitutiva in fase esecutiva integra un termine perentorio, pur in assenza di espressa qualificazione normativa. La disposizione transitoria, inserendo una deroga eccezionale al potere ordinarily attribuito al giudice della cognizione, risponde all’esigenza di non lasciare pendente sine die la questione della sostituibilità della pena detentiva breve. Ne consegue che la richiesta tardivamente proposta è inammissibile e che l’argomento fondato sul principio di tassatività di cui all’art. 173 cod. proc. pen. non può essere accolto.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con sentenza passata in giudicato il 20/01/2023 alla pena di tre anni di reclusione, presentava al giudice dell’esecuzione istanza volta a ottenere l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen.. Il GIP del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza perché proposta oltre il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione.
Il ricorrente, che depositava anche memoria per chiedere l’assegnazione del ricorso ad altra sezione, deduceva violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione. Sosteneva, in particolare, che il termine di trenta giorni non potesse ritenersi perentorio in mancanza di espressa previsione normativa, in forza del principio di tassatività di cui all’art. 173 cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio ha anzitutto ricostruito la portata della norma transitoria, ricordando che l’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva a norma dell’art. 53, legge n. 689 del 1981, proponendo l’istanza nel termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza, sempre che il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Nel caso concreto, la sentenza emessa nei confronti del ricorrente era da ritenersi pendente alla data di entrata in vigore della legge. L’interessato, tuttavia, aveva omesso di presentare l’istanza nel termine previsto dalla norma.
Il passaggio centrale della motivazione riguarda la natura del termine. La Corte ha osservato che la norma transitoria, a fronte di un potere attribuito di regola al giudice della cognizione, introduce una disposizione di carattere eccezionale. Per ragioni sistematiche legate alla necessità di non lasciare pendente sine die la questione della sostituibilità della pena detentiva breve in fase esecutiva, il termine deve intendersi previsto a pena di decadenza, con conseguente inammissibilità della richiesta tardivamente proposta.
Il Collegio ha poi richiamato l’ulteriore argomento sistematico fondato sull’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. Quando la sentenza diviene irrevocabile, il pubblico ministero è tenuto a emettere l’ordine di esecuzione, nei casi previsti con contestuale decreto di sospensione. Tale adempimento non può essere procrastinato per un tempo indeterminato, pur tenendo conto che il condannato ha in alcune ipotesi il diritto di avanzare istanza di applicazione di misura alternativa al competente Tribunale di sorveglianza. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione richiamati dalla Corte cost. n. 186 del 2000, di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata equamente in euro tremila.
Nota della Redazione
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