Terzo condono e vincolo paesaggistico relativo ostativo alla sanatoria (TAR Sicilia n. 2253 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono suscettibili di sanatoria solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: anteriorità delle opere rispetto all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle opere di minore rilevanza (nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1) e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il vincolo paesaggistico relativo è ostativo alla sanatoria, indipendentemente dal suo carattere non assoluto. La motivazione per relationem del diniego è legittima quando indica gli estremi dell’atto richiamato, reso disponibile tramite accesso. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non incide sulla legittimità dell’atto, ma solo sulla decorrenza del termine di impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un immobile nel Comune di Lipari, presentava in data 10 dicembre 2004 istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per lavori eseguiti in epoca anteriore al 31 marzo 2003. Essendo l’immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, richiedeva alla Soprintendenza l’autorizzazione per le opere oggetto di condono.
Con nota del 13 febbraio 2023 la Soprintendenza esprimeva parere contrario al mantenimento delle opere. Sulla base di tale parere, con provvedimento del 13 marzo 2023 il Comune rigettava l’istanza di sanatoria. La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, articolando sette motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla notifica del parere al solo tecnico, il Tribunale rileva che la ricorrente aveva eletto domicilio presso il proprio tecnico, con conseguente corretta esecuzione della notifica; in ogni caso la comunicazione ha raggiunto lo scopo, essendo il provvedimento stato tempestivamente impugnato. La mancata notifica incide sull’efficacia dell’atto e sui termini, non sulla sua validità.
Quanto alla motivazione per relationem, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il concetto di disponibilità di cui all’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 non richiede che l’atto richiamato sia allegato o riprodotto, essendo sufficiente che sia acquisibile tramite accesso. Il diniego comunale, fondato sul richiamo al parere della Soprintendenza, è pertanto legittimo. Parimenti infondata è la censura sulla mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, che rileva solo ai fini della tempestività e non della legittimità.
Il Collegio esclude la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, stante il carattere vincolato del provvedimento di condono e l’assenza di elementi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso, ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Sul nucleo centrale, il TAR ricostruisce il quadro normativo: ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere in area vincolata sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente l’anteriorità rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità alle opere di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta. La Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa siciliana che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, chiarendo che l’art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004 richiama l’art. 32 nella sua integralità, inclusi i limiti di cui alla lett. d).
Nel caso di specie, il vincolo paesaggistico sull’intero territorio eoliano risale ai decreti assessoriali del 1966 e del 1979, confermati dal D.A. 23 febbraio 2001, ed è quindi antecedente alle opere. Il vincolo relativo è tout court ostativo alla regolarizzazione. Infine, il TAR esclude la formazione del silenzio-assenso ex art. 17, comma 6, legge reg. Sic. n. 4/2003, norma riferita a fattispecie di condono diverse, e l’illegittima disparità di trattamento, trattandosi di attività vincolata. Irrilevanti le nuove istanze di sanatoria eventualmente presentate. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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