Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente ai precari (TAR Molise n. 1 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudizio previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro, quando la pubblica amministrazione non si sia conformata alla statuizione. Il titolo esecutivo giudiziale non richiede più la spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente, a seguito delle modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, la notifica di copia conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertata l’ammissibilità dell’azione, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina, per l’ipotesi di inottemperanza, il commissario ad acta.

Il Fatto

Una docente precaria, titolare di supplenze nell’anno scolastico 2023/2024, ha agito davanti al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del beneficio della carta del docente. Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.

Passata in giudicato la sentenza, l’avente diritto ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione e che, per il caso di perdurante inadempimento, fosse nominato senza indugio un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Dalle allegazioni documentali emerge il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal Tribunale di Campobasso. Il titolo era stato inoltre notificato all’amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC.

Su quest’ultimo punto il Collegio richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: le sentenze, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste dalla disciplina vigente.

Il TAR affronta poi la questione centrale: se la sentenza del giudice ordinario del lavoro possa trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza. La risposta è affermativa. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il titolo azionato appartiene dunque al novero di quelli la cui statuizione ineseguita può essere attuata in questa sede.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché la somma richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina al Ministero, ancora inadempiente, di provvedere nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Quanto alle spese, quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza sono liquidate in modo onnicomprensivo.

In conformità alla richiesta della parte, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale del Ministero resistente, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine assegnato all’amministrazione, provvedendo nell’ulteriore termine di 40 giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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